La riforma degli enti del Terzo settore Le attività
Il legislatore ha profondamente riformato la normativa riferita agli Enti del Terzo Settore (ETS), approvando il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
La nuova disciplina intende sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, elevando i livelli di cittadinanza attiva, favorendo la partecipazione, l'inclusione e lo sviluppo della persona, riconoscendo il valore e la funzione sociale degli ETS per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale.
Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato (ODV), le associazioni di promozione sociale (APS), gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute e non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società che svolgono, senza scopo di lucro, attività di interesse generale in forma di azione volontaria o erogazione gratuita di danaro, beni e servizi ed iscritti nel registro unico del Terzo settore (RUN).
Ma quali sono le attività cui si riferisce la nuova normativa? Sono evidentemente tutte le attività di interesse generali, che il legislatore ha precisato all'art. 5, ovvero:
- interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia;
- interventi e prestazioni sanitarie e socio sanitarie;
- educazione, istruzione e formazione professionale, attività culturali di interesse sociale;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento dell'ambiente;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- formazione universitaria e post universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, ricreative ed artistiche, incluse le attività editoriali di promozione e sviluppo della cultura e pratica del volontariato;
- radiodiffusione a carattere comunitario;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa e di abbandono degli studi;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- cooperazione allo sviluppo internazionale finalizzata allo sviluppo sostenibile, alla pace, ai diritti umani;
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza per lo sviluppo del commercio equo e solidale in Paesi in via di sviluppo che garantiscano condizioni di lavoro sicure e di contrasto al lavoro infantile;
- servizi finalizzati all'inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro;
- alloggio sociale e altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare i bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- agricoltura sociale;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- beneficienza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti;
- promozione della cultura della legalità, della pace, della non violenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- attività per le procedure di adozione internazionale;
- protezione civile;
- riutilizzazione beni pubblici inutilizzati e confiscati alla criminalità organizzata.
Gli enti del Terzo settore potranno inoltre esercitare attività diverse, purché rispettino le attività di interesse generale secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.