La riforma del Terzo Settore…for dummies!
Condividiamo la simpatica infografica realizzata dagli amici di quinonprofit.it, che mostra i passaggi istituzionali del decreto di legge delega sulla riforma del Terzo Settore, e che sicuramente ci aiuta a fare chiarezza sull’argomento.
Ad oggi la Commissione Affari Sociali ha terminato la discussione e l’approvazione di alcuni emendamenti che modificano l’articolo 1 del testo, raccogliendo in parte i suggerimenti proposti dal Terzo Settore durante le tornate delle audizioni dei mesi precedenti. Attualmente ha invece iniziato l’esame degli emendamenti relativi all’articolo 5.
Ecco dunque cosa cambia rispetto al testo presentato nel luglio 2014 dal Governo:
Art. 1 Finalità e oggetto
1) Al fine di sostenere la libera iniziativa dei cittadini che si associano per perseguire il bene comune, di elevare i livelli di cittadinanza attiva, coesione e protezione sociale favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, di valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 18, e 118, quarto comma, della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi in materia di disciplina del Terzo settore. Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti con finalità civiche e solidaristiche che, senza scopo di lucro, promuovono e realizzano attività d’interesse generale, anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale conseguiti anche attraverso forme di mutualità, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con le finalità stabilite nei rispettivi statuti o atti costitutivi.
2) Con i decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto e in coerenza con la normativa dell’Unione europea e in conformità ai princìpi e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, si provvede in particolare:a) alla revisione della disciplina del titolo II del libro primo del codice civile in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute; b) al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore di cui al comma 1, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito codice del Terzo settore, secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui all’articolo 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; c) alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale; d) alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale.
3) I decreti legislativi di cui al comma 2, lettere a), b)e c), sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti, per quanto di competenza, i Ministri interessati e, ove necessario in relazione alle singole materie oggetto della presente legge, d’intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
4) I decreti legislativi di cui al comma 2, lettera d), sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell’interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.
5) Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle rispettive Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso il termine previsto per l’espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. Qualora il termine per l’espressione dei pareri scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, quest’ultimo è prorogato di novanta giorni.6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, attraverso la medesima procedura di cui al presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.
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