La sospensione dei versamenti fiscali dopo il D.L. "Cura Italia"
Con il decreto legge 18 del 17 marzo scorso, il legislatore ha introdotto una sospensione dei termini di versamento fiscali e contributivi. Se per talune fattispecie sono state espressamente previste le modalità e i termini di sospensione dei versamenti, per altre occorre capire se vi sia o meno la possibilità di sospendere i pagamenti dovuti.
Le sospensioni espresse
Gli articoli da 60 a 62 del decreto legge 18 si occupano della discussa sospensione dei versamenti delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente ed assimilati, dei contributi previdenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, oltre che dell’IVA periodica, differenziandola per settore di attività e per fatturato dei contribuenti. Non è il caso di soffermarsi su di essa, anche perché è ragionevole immaginare che un’analoga sospensione verrà riproposta, con l’estensione a tutti i contribuenti, almeno per il mese di aprile.
All’articolo 68, commi 1 e 2, invece, il legislatore prevede la sospensione dei termini di versamento per quel che riguarda le seguenti fattispecie, scandenti nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio:
- cartelle di pagamento e atti consequenziali, anche oggetto di rateizzo, emessi dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (l’ex Equitalia);
- atti della riscossione, anche rateizzati, derivanti da avvisi di accertamento esecutivi (ai sensi dell’art. 29 del D.L. 78/2010) o da avvisi di addebito dell’INPS (ai sensi dell’art. 30 del D.L. 78/2010);
- atti di recupero dei dazi doganali e della relativa IVA, emessi dall’Agenzia delle Dogane;
- ingiunzioni di pagamento emesse dai Comuni, per i tributi locali;
- avvisi di accertamento esecutivi relativi ai tributi locali.
Per tali versamenti è previsto che, qualora ci si avvalga della sospensione, gli stessi vengano effettuati, in un’unica soluzione, entro il prossimo 30 giugno.
Vi è poi, al comma 3, il differimento al 31 maggio del termine di versamento della rata, scadente al 28 febbraio, della c.d. “rottamazione-ter” nonché della rata, scadente al 31 marzo, del c.d. “saldo e stralcio” dei carichi esattoriali.
Le sospensioni “nascoste”
Al successivo articolo 83, il legislatore opera una sospensione dei termini per la notifica del ricorso tributario, per il periodo compreso tra il 9 marzo e il 15 aprile.
Questa sospensione, della durata di 38 giorni, ha degli effetti anche sui termini di versamento relativi ad un atto di accertamento (o di irrogazione delle sole sanzioni), qualora il contribuente intenda avvalersi della possibilità di prestare acquiescenza all’atto di accertamento o di definire le sanzioni irrogate.
a) Acquiescenza all’atto di accertamento (art. 15 - D.Lgs. 218/1997)
In questo caso, se il contribuente rinuncia a proporre ricorso e a formulare istanza di accertamento con adesione, le sanzioni irrogate con l’avviso di accertamento vengono ridotte ad un terzo. Il termine ultimo per prestare acquiescenza, pertanto, coincide con il termine per la presentazione del ricorso (o dell’istanza di accertamento con adesione), ossia il sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’avviso di accertamento. Se l’atto beneficia della sospensione dei termini dal 9 marzo al 15 aprile, perché l’arco temporale concesso per proporre ricorso ricade, in tutto o in parte, in tale periodo, anche il termine per prestare acquiescenza (e versare quanto richiesto, con le sanzioni ridotte ad un terzo) viene sospeso per lo stesso periodo di tempo e riprenderà a decorrere dal 16 aprile.
b) Acquiescenza alle sole sanzioni (art 17, comma 2 - D.Lgs. 472/1997)
In questo caso il contribuente, pur non rinunciando alla possibilità di proporre ricorso avverso l’avviso di accertamento, può definire le sanzioni riducendole ad un terzo. Il termine ultimo per prestare acquiescenza alle sanzioni, pertanto, coincide con il termine per la presentazione del ricorso, ossia il sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto di accertamento. Anche in questo caso, pertanto, se il termine per la proposizione del ricorso ricade, in tutto o in parte, nella sospensione prevista dal 9 marzo al 15 aprile, la stessa sospensione si estenderà al termine di pagamento delle sole sanzioni ridotte ad un terzo.
Un esempio potrà chiarire quanto appena esposto.
Supponiamo che il 20 gennaio 2020 sia stato notificato un avviso di accertamento. In questo caso, senza la sospensione prevista dall’art. 83, il termine ordinario per proporre ricorso (sessantesimo giorno successivo alla notifica) sarebbe scaduto il 20 marzo. Per effetto della sospensione prevista dall’art. 83, i termini per la proposizione del ricorso si sospendono all’8 marzo, quando sono trascorsi 48 giorni dalla notifica dell’atto, e riprendono a decorrere il 16 aprile, per scadere il 27 aprile.
Pertanto, entro il 27 aprile il contribuente, oltre ad impugnare l’avviso di accertamento, potrebbe:
- prestare acquiescenza all’atto di accertamento, versando (o rateizzando) l’importo accertato con le sanzioni ridotte ad un terzo;
- prestare acquiescenza alle sole sanzioni, versandole nella misura ridotta ad un terzo, e contemporaneamente proporre ricorso avverso l’atto di accertamento, limitando la lite alle sole imposte richieste.
Le sospensioni “negate”
Sulla base di quanto sopra esposto, pertanto, risultano esclusi dalla sospensione, i seguenti versamenti:
- derivanti da avvisi “bonari” o di liquidazione, emessi ai sensi dell’art. 36-bis del DPR 600/1973 o dell’art. 54-bis del DPR 633/1972;
- derivanti da controllo formale delle dichiarazioni, ai sensi dell’art. 36-ter del DPR 600/1973;
- derivanti da atti di accertamento con adesione, mediazione tributaria (ai sensi dell’art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992) o conciliazione giudiziale.
Infatti tali versamenti si riferiscono ad atti per i quali non è possibile proporre ricorso, oltre che esclusi da qualsivoglia sospensione collegata all’emergenza sanitaria da coronavirus. Pertanto, qualora nel periodo di sospensione individuato dal legislatore vi siano in scadenza i termini di pagamento di tali atti, oppure di una rata degli stessi, il versamento andrà effettuato alla scadenza prevista.
Al tempo stesso, non beneficiano della sospensione i versamenti derivanti dal ravvedimento operoso di versamenti periodici precedenti all’8 marzo, non eseguiti alle scadenze ordinarie previste. Per esempio, se un contribuente ha omesso di versare, lo scorso 30 novembre, il secondo acconto sull’IRPEF, scegliendo di suddividerlo in più versamenti con cadenza mensile, alcuni dei quali con scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio, questi dovranno essere eseguiti alle scadenze individuate. Qualora, per la carenza di liquidità derivante dalle chiusure imposte per fronteggiare l’emergenza sanitaria da coronavirus, il contribuente non versi le “rate” del ravvedimento scadenti tra l’8 marzo e il 31 maggio, le stesse andranno versate, in un momento successivo, applicando il ravvedimento operoso per tenere conto dell’ulteriore dilazione di cui ci si è avvalsi.
Tuttavia, per i versamenti fiscali che non beneficiano delle sospensioni previste dal decreto legge 18, ad eccezione dei ravvedimenti operosi dei versamenti non eseguiti tempestivamente prima dell’8 marzo, sembra applicabile l’art. 9 dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge 212/2000). In tale norma è prevista la rimessione in termini dei contribuenti, da attuare con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, qualora il tempestivo versamento sia stato impedito da cause di forza maggiore: non vi è alcun dubbio, infatti, che l’emergenza sanitaria da coronavirus, con le stringenti limitazioni alla circolazione e allo svolgimento delle attività economiche, costituisca una causa di forza maggiore che impedisce il tempestivo versamento di quanto dovuto. E’ pertanto auspicabile che, già con il decreto in calendario per il mese di aprile, venga espressamente previsto che tutti i versamenti (correnti, derivanti da avvisi di accertamento o da atti di liquidazione dei tributi), che avrebbero dovuto essere eseguiti durante il periodo di emergenza sanitaria, saranno interessati dalla rimessione in termini prevista dall’art. 9 dello Statuto, rinviando la regolamentazione della stessa ad un decreto da emanare al termine dell’emergenza in corso.