La valenza indiretta delle clausole Ex-Works nella determinazione della giurisdizione.
Pronunciandosi a Sezioni Unite, la Cassazione (ord. n. 11346 del 2 maggio 2023) ha stabilito il principio per cui, in tema di contratti internazionali di vendita di beni mobili, la clausola Incoterms "Ex Works" (ExW), se richiamata nel contratto e in assenza di altre indicazioni che facciano specifico riferimento alle controversie nascenti da quel contratto o dalla sua esecuzione, sia in grado di determinare indirettamente la giurisdizione.
Le clausole "Ex Works" (o resa franco fabbrica) prevedono per il venditore l’adempimento dell’obbligazione di consegna della merce mediante la sua messa a disposizione nei propri locali o in altro luogo convenuto. L’acquirente, invece, dovrà prendere in consegna la merce sopportandone i costi relativi al trasporto, a eventuali licenze di import/export e altri tipi di autorizzazioni, fornendo al venditore la prova dell’avvenuta consegna.
Con tale strumento contrattuale, i costi e i rischi vengono trasferiti all’acquirente dal momento in cui la merce viene presa in consegna.
Con l’ordinanza segnalata, la Suprema Corte abbandona il suo vecchio orientamento per sposare quello già fatto proprio dalla Corte di Giustizia (si vedano le cause C-87/10 Electrosteel e C-196/15 Granarolo), statuendo che le clausole "Ex Works" inserite nei contratti internazionali di vendita di beni mobili tra soggetti domiciliati in Paesi diversi dell’Unione europea, individuando il luogo in cui deve avvenire la consegna, abbiano anche l’effetto di determinare la giurisdizione sulle nascenti controversie proprio in quanto stabiliscono il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio, in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lett. b), del regolamento Ue 1215/2012.
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Ne deriva la necessità di porre maggiore attenzione a tali tipi di clausole quando pattuite, anche qualora inserite in condizioni generali di vendita, non solo perché in grado di ripartire i costi di trasporto e di individuare il momento del passaggio del rischio, ma anche in quanto capaci di riversare i loro effetti sulla eventuale fase contenziosa del rapporto, appunto individuando la giurisdizione.
Pertanto, alla luce del nuovo orientamento, il richiamo “non consapevole” delle clausole "Ex Works" può provocare effetti inattesi e potenzialmente indesiderati.
Per neutralizzare l’esito di una giurisdizione non voluta, le parti potrebbero limitare l’efficacia delle clausole "Ex Works", escludendo espressamente nel contratto che la consegna in un determinato luogo possa far scattare indirettamente la giurisdizione del giudice di quel Paese, e comportando così l’operatività dei criteri generali del domicilio del convenuto o del luogo di consegna finale dei beni presso il destinatario (artt. 4 e 7 del regolamento Ue 1215/2012), ovvero pattuendo espressamente un foro competente attraverso una clausola dal cui tenore emerga in modo sufficientemente chiaro il carattere di esclusività della scelta operata dalle parti.