L’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori può essere devoluta alla competenza arbitrale
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La Corte di Cassazione si è recentemente espressa in merito alla validità della previsione, contenuta nello statuto di una società di capitali, con la quale vengono rimesse alla competenza arbitrale tutte le controversie promosse da amministratori (nonché liquidatori e sindaci), oppure nei confronti dei medesimi. Alla Corte, in particolare, era stato richiesto di accertare la violazione, laddove tale clausola avesse portato a un’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, del “limite della indisponibilità dei diritti ordinariamente indicato quale presupposto per la devoluzione in arbitrato delle controversie societarie”. Evidenziando preliminarmente che l’azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci “concerne diritti patrimoniali disponibili all’interno di un rapporto di natura contrattuale” – cosa che, peraltro, “si evince dall’esserne espressamente ammessa la rinunciabilità e la transigibilità” – la Suprema Corte ha, dunque, concluso nel senso che “nulla osta alla sua arbitrabilità, neppure laddove essa ai sensi dell’art. 2476 c.c., comma 3, sia promossa dal socio”.