Le novità su Fisco e imprese della Legge di bilancio 2020
Con la pubblicazione nel Supplemento ordinario n. 45/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 304 del 30 dicembre 2019, entrata in vigore dal 1° gennaio 2020, salvo quanto diversamente previsto, la legge n. 160 del 27 dicembre 2019, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» (in “Finanza & Fisco” n. 38-39/2019)
Il provvedimento completa la Manovra 2020, che come è noto, si compone delle disposizioni, appunto, della legge di bilancio, nonché degli interventi previsti con il decreto-legge “Fiscale” n. 124/2019 (in “Finanza & Fisco” n. 34-35/2019, pag. 1988).
La legge di bilancio 2020, si compone di 19 articoli. La prima sezione è contenuta all’articolo 1, composto di 884 commi, mentre la seconda sezione, recante l’approvazione degli stati di previsione e la clausola di entrata in vigore della legge, è contenuta agli articoli da 2 a 19.
In relazione alle disposizioni tributarie si prevede, in primo luogo, la sterilizzazione completa per il 2020 e parziale dal 2021 delle cd. clausole di salvaguardia, ovvero dei programmati aumenti delle aliquote IVA e delle accise.
Un primo gruppo di misure riguarda la tassazione immobiliare. Il provvedimento, più in dettaglio, riduce dal 15 al 10 per cento, a regime, la misura dell’aliquota della cedolare secca sulle locazioni abitative a canone concordato, nei comuni ad alta densità abitativa (comma 6); proroga al 2020 le detrazioni per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (comma 175); riconosce un credito d’imposta, nel limite massimo complessivo 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per le spese relative all’acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo, per aumentare il livello di sicurezza degli immobili (comma 118); consente di detrarre dall’IRPEF il 90 per cento delle spese relative agli interventi edilizi finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici, cd. bonus facciate (commi 219-224); effettua una complessiva riforma dell’imposizione immobiliare locale, unificando le due principali forme di prelievo, ovvero l’Imposta comunale sugli immobili, IMU, e il Tributo per i servizi indivisibili, TASI (commi 738-782); aumenta dal 20 al 26 per cento l’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito applicabile sulle plusvalenze realizzate in caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni (comma 695).
In materia di fiscalità locale - oltre alla già menzionata modifica della disciplina IMU-TASI - sono riformati gli strumenti di riscossione degli enti locali per l’esercizio della potestà impositiva con l’introduzione dell’istituto dell’accertamento esecutivo, sulla falsariga di quanto già previsto per le entrate erariali (commi 784-815).
Con riferimento al regime fiscale delle persone fisiche e del lavoro, si segnalano, i seguenti interventi: la riduzione delle detrazioni IRPEF al 19 per cento per i contribuenti con reddito superiore a 120.000 euro, ad eccezione delle spese per interessi su prestiti e mutui agrari, l’acquisto e la costruzione dell’abitazione principale e le spese sanitarie (comma 629); la rimodulazione della percentuale di deducibilità dei costi sostenuti per i veicoli aziendali, che viene differenziata in ragione dei relativi valori di emissione di anidride carbonica (commi 632 e 633); si eleva da 7 a 8 euro la quota esentasse dei buoni pasto elettronici e si riduce da 5,29 a 4 euro quella dei buoni pasto erogati in formato diverso da quello elettronico (comma 677); con riferimento alla cd. Flat tax viene soppressa l’imposta sostitutiva al 20 per cento per i contribuenti con ricavi fino a 100.000 euro, originariamente prevista a partire dal 2020, si reintroduce, per l’accesso al regime forfettario al 15 per cento, il limite delle spese sostenute per il personale e per il lavoro accessorio, nonché l’esclusione per chi ha redditi di lavoro dipendente eccedenti l’importo di 30.000 euro e si stabilisce, inoltre, un sistema di premialità per incentivare la fatturazione elettronica (commi 691-692); l’elevazione a 500 euro (rispetto i precedenti 387,34 euro) della spesa massima detraibile per le spese veterinarie (comma 361); la proroga della rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni (commi 693-694); viene, infine, disposto che, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% degli oneri spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. Resta ferma la possibilità di pagare in contanti, senza perdere il diritto alla detrazione, i medicinali e i dispositivi medici, nonché le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale (commi 679 e 680). La disposizione specifica nel dettaglio che per strumenti tracciabili sono da intendersi i versamenti bancari o postali ovvero quelli avvenuti tramite carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Riguardo il regime fiscale delle imprese: si introduce un nuovo credito d’imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi (commi 184-197); si introduce la disciplina del credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese (commi 198-209); si modifica e si proroga al 2020 il credito d’imposta formazione 4.0 (commi 210-217); viene prorogato al 31 dicembre 2020 il credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali per i comuni di Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016 (comma 218); si proroga al 31 dicembre 2020 il credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nel Mezzogiorno (comma 319); viene ripristinato dal 2019 il meccanismo fiscale di Aiuto alla crescita economica - ACE, abrogato dalla legge di bilancio 2019 (comma 287); viene prorogato per il 2020 il credito d’imposta, concesso alle piccole e medie imprese italiane, per le spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore (comma 300); viene prevista la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018 (commi 696-704); si ripropone il regime opzionale di tassazione con imposta sostitutiva dell’8 per cento dei beni immobili strumentali posseduti alla data del 31 ottobre 2019, cd. Estromissione dal patrimonio dell’imprenditore individuale degli immobili strumentali (comma 690); si introduce un’aliquota maggiorata IRES - al 27,5 per cento in luogo della misura ordinaria del 24 per cento - sui redditi derivanti dallo svolgimento di attività in regime di concessione per le imprese operanti nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021 (commi 716-718).
Per quanto concerne i crediti di imposta e i contributi alle imprese si segnala: la proroga al 31 dicembre 2022 del credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone economiche speciali (ZES) (comma 316); la maggiorazione del contributo statale per investimenti «Industria 4.0» per gli investimenti realizzati dalle micro e piccole imprese nel Mezzogiorno (commi 226-229); la proroga per l’anno 2020 del cd. credito d’imposta edicole.
Si segnala, poi, un complesso di misure fiscali relative al comune di Campione d’Italia (commi 559-580) e una serie di misure in materia di accise e imposte di consumo. In particolare: sono esclusi dall’accisa agevolata sul gasolio commerciale, dal 1° ottobre 2020, i veicoli euro 3 e inferiori e, dal 1° gennaio 2021, anche i veicoli euro 4 o inferiori (comma 630); sono rimodulate e innalzate le accise gravanti sui prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica (comma 631); viene istituita un’imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI), ad esclusione dei manufatti compostabili e delle siringhe (commi 634-658); sono elevate le accise sui tabacchi lavorati e si assoggettano a imposta di consumo i prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo, ovvero filtri e cartine (commi 659-660); si istituisce un’imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate nella misura di 10 euro per ettolitro nel caso di prodotti finiti e di 0,25 euro per chilogrammo nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione (commi 661-676).
La legge reca, inoltre, alcune misure volte a far emergere base imponibile e, più in generale, di potenziare il contrasto all’evasione fiscale. In particolare, si stanziano 3 miliardi di euro per gli anni 2021 e 2022 per l’attribuzione di rimborsi in denaro a favore di soggetti che fanno uso di strumenti di pagamento elettronici (commi 288-290) e si modifica l’imposta sui servizi digitali introdotta dalla legge di bilancio 2019, prevedendone l’applicabilità dal 1° gennaio 2020 e svincolandone l’operatività dalla normativa secondaria (comma 678).
In tema di giochi si prevede l’incremento del prelievo sulle vincite conseguite mediante apparecchi videolottery, giochi numerici a totalizzatore nazionale e lotterie nazionali ad estrazione istantanea e la modifica del cd. payout, ovvero la percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (commi 731-735).
Sono state, inoltre, introdotte alcune disposizioni in materia finanziaria. In particolare: sono state introdotte norme che prorogano da tre a sei i mandati in cui trovano applicazione, per gli organi apicali delle società quotate, le disposizioni in tema di tutela del genere meno rappresentato previste dalla legge n. 120 del 2011 (legge Golfo-Mosca). Viene inoltre modificato il criterio di riparto degli amministratori, volto ad assicurare l’equilibrio tra i generi, prevedendo che il genere meno rappresentato debba ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti (40 per cento) mentre le norme previgenti prevedevano che tale quota doveva essere pari ad almeno un terzo (33 per cento) (commi 302-305).
Per il comparto agricolo e della pesca, gli interventi di maggiore rilievo sono i seguenti: l’esenzione ai fini IRPEF per il 2020 dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (per l’anno 2021, gli stessi redditi concorrono alla base imponibile IRPEF nella misura del 50 per cento) (comma 183); l’esonero dal versamento dell’accredito contributivo presso assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quarant’anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate nel corso del 2020, per un periodo massimo di 24 mesi (comma 503).
Viene, poi, rifinanziata per il 2020 la Card cultura per i diciottenni, attiva dal 2016, nel limite di spesa di 160 milioni. Rispetto alla disciplina prevista per il 2019, alle tipologie di beni e attività già acquistabili si aggiungono gli abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale (commi 357-358).
In materia di sport segnala, si prevede, che le società sportive femminili che stipulano con le atlete contratti di lavoro sportivo possono richiedere, per gli anni 2020, 2021 e 2022, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, entro il limite massimo di 8.000 euro su base annua (comma 181).
In materia di lavoro e occupazione la legge di bilancio interviene sulla disciplina in materia di riduzione dei contributi previdenziali relativamente alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato di soggetti di età inferiore a determinati limiti. In particolare, la suddetta riduzione, in favore dei datori di lavoro privati e pari al 50 per cento dei contributi previdenziali dovuti, opera con riferimento alle assunzioni di soggetti aventi meno di 35 anni di età effettuate nel biennio 2019-2020 (mentre per gli anni successivi resta fermo il limite dei 29 anni e 364 giorni). Si conferma, inoltre, che i programmi operativi nazionali e regionali e quelli operativi complementari stabiliscano, per il 2019 e il 2020, l’elevamento dello sgravio, fino ad un massimo del 100 per cento, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (comma 10).
Per quanto riguarda i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale stipulati successivamente al 1° gennaio 2020, si dispone, per le imprese che occupano fino a nove dipendenti, l’esonero totale dal versamento della contribuzione (comma 8).
In materia previdenziale segnala, in particolare, la proroga di due istituti che consentono, a determinate condizioni, un accesso anticipato al trattamento pensionistico (Opzione donna) e la corresponsione di un’indennità fino al conseguimento dei requisiti pensionistici (Ape sociale). Viene prorogata a tutto il 2020 la sperimentazione della cosiddetta APE sociale, consistente in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti con un’età anagrafica minima di 63 anni e che si trovino in particolari condizioni. Inoltre, si prevede che le disposizioni che semplificano la procedura per l’accesso all’APE sociale si applichino anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso del 2020 (comma 473). In merito all’istituto sperimentale per il pensionamento anticipato delle donne (cd. Opzione donna), ne viene estesa la possibilità di fruizione alle lavoratrici che abbiano maturato determinati requisiti entro il 31 dicembre 2019, in luogo del 31 dicembre 2018, come attualmente previsto (comma 476).
Per quanto riguarda il bonus bebè, il beneficio è rinnovato per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e, con riferimento a tali soggetti, è riconosciuto soltanto per la durata di un anno. Il bonus diviene una prestazione ad accesso universale modulata su tre fasce ISEE (comma 340). Anche il bonus asilo nido viene rimodulato su soglie ISEE differenziate; l’attuale beneficio di 1.500 euro, a decorrere dal 2020, è incrementato di 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore ISEE minorenni fino a 25.000 euro e di 1.000 euro per i nuclei familiari con ISEE minorenni da 25.001 euro a 40.000 euro (commi 343-344). Entrambe le prestazioni sono riconosciute nei limiti di spesa programmati, come incrementati dal provvedimento in esame.
Segnala, inoltre, che viene ridisegnato il meccanismo delle esenzioni dal pagamento delle royalties per i concessionari di coltivazione di idrocarburi. Tali esenzioni si applicano a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale (commi 736-737). Prevista infine, l’esenzione dalle imposte delle somme liquidate a titolo di indennità di risarcimento in esecuzione delle pronunce o degli accordi sostitutivi della Corte europea dei diritti dell’uomo qualora sia prevista la clausola di esenzione da imposizione fiscale (comma 431).