L’Oic 34 ‘Ricavi’ in vigore dal 1° gennaio 2024: analisi dell’impatto derivante dall’applicazione del nuovo principio contabile

L’Oic 34 ‘Ricavi’ in vigore dal 1° gennaio 2024: analisi dell’impatto derivante dall’applicazione del nuovo principio contabile

L’Oic 34 Ricavi regola i nuovi criteri per la valutazione dei ricavi derivanti dalla vendita di beni e di prestazione di servizi e le informazioni da fornire nella nota integrativa.

 

La principale novità dell’istituto risiede nella suddivisione della contabilizzazione dei ricavi in cinque fasi:

  1. il raggruppamento dei contratti (riconduzione ad unica unità di quei contratti che sono negoziati contestualmente con lo stesso cliente per il medesimo scopo commerciale);
  2. la determinazione del prezzo complessivo del contratto e dei corrispettivi variabili (per esempio abbuoni e penali);
  3. l’identificazione e valorizzazione dell’unità elementare di contabilizzazione;
  4. l’allocazione del prezzo complessivo del contratto (nel caso di più unità elementari di contabilizzazione) e, infine;
  5. la rilevazione del ricavo.

In particolare, per le unità elementari di contabilizzazione che rappresentano la vendita di beni, “i ricavi sono rilevati quando:

  • è avvenuto il trasferimento sostanziale dei rischi e dei benefici connessi alla vendita, e quindi quando la società trasferisce alla controparte la capacità di decidere sull’uso del bene e di ottenerne i relativi benefici, cioè i flussi di cassa invia definitiva;
  • l’ammontare dei ricavi può essere determinato in modo attendibile”.

 

In tale contesto, il contratto commerciale assume rilievo sotto il profilo operativo, per la corretta applicazione del nuovo principio contabile, qualora, ad esempio, l’operatore debba accertare le unità elementari di contabilizzazione secondo le prestazioni previste nel contratto.

Si pensi anche al caso di un macchinario fornito unitamente a un servizio di manutenzione incluso nel prezzo per un certo periodo di tempo: gioca un ruolo chiave la chiara formulazione della clausola sull’oggetto del contratto che, ove preveda diverse prestazioni di beni e di servizi, darà luogo a separata contabilizzazione, salva l’applicazione del principio di irrilevanza.

 

Nella prospettiva del futuro impatto sulla contrattualistica aziendale le società dovrebbero verificare in quale misura esse siano interessate dai nuovi criteri, nonché i contenuti dei contratti in uso per stabilire quali siano i termini e le condizioni rilevanti per l’applicazione dell’Oic 34.

 

Nella vendita internazionale, in particolare, si dovrà tenere conto, tra l’altro, delle clausole contrattuali che influiscono sul trasferimento sostanziale dei rischi e dei benefici, tra le quali rientrano:

  1. la clausola sul passaggio del rischio, da regolare secondo gli Incoterms 2020 della Camera di commercio;
  2. la clausola sul passaggio di proprietà;
  3. la presenza di patti accessori, di condizioni sospensive o risolutive.

Senza dimenticare legge applicabile e metodo di risoluzione delle controversie.

 

In generale, la corretta applicazione dell’Oic 34 Ricavi presuppone un’attenta e consapevole valutazione del processo di formazione dei contratti, nonché l’adeguatezza dei metodi e modelli contrattuali e delle relative clausole.

Tutto ciò non potrà prescindere da un assiduo e costante confronto con le figure dell’avvocato e del commercialista di fiducia, destinate a assumere una centralità ancora maggiore nei meccanismi dell’impresa.

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