L'utilizzo di una prassi aziendale scorretta e la responsabilità penale del datore di lavoro
La Corte di Cassazione penale, sez. IV, con la sentenza n. 48779/2019, depositata in data 2 dicembre 2019, ha affermato la responsabilità penale del datore di lavoro e dell'amministratore delegato nonchè legale rappresentante pro tempore dell'azienda, ai sensi dell'art. 590 comma 1,2,3, c.p. in relazione agli artt. 28 comma 2 e 37 comma 1 D.Lvo n.81/08, per l'infortunio occorso ad un lavoratore confermando quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui " il datore di lavoro deve controllare che il preposto, nell'esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli, si attenga alle disposizioni di legge e a quelle, eventualmente in aggiunta, impartitegli; ne consegue che, qualora nell'esercizio dell'attività lavorativa si instauri, una prassi "contra legem", foriera di pericoli per gli addetti, in caso di infortunio del dipendente la condotta del datore di lavoro che sia venuto meno ai doveri di formazione e informazione del lavoratore e che abbia omesso ogni forma di sorveglianza e di tempestivo intervento circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di lesione colposa aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche".
Inoltre, è stata affermata la responsabilità amministrativa dell'ente ex art. 25-septies, D.Lgs 231/2001, in relazione al reato di cui all'art. 590 comma 1 e 3 c.p., in quanto, la violazione delle norme antinfortunistiche aveva determinato un vantaggio per l'ente "che aveva comunque risparmiato i costi connessi alla mancata messa in opera della procedura corretta di c.d. cannottatura, che implicava il taglio delle forcine di rame con conseguente necessità di procedere poi alla saldatura, mentre la prassi pericolosa consentita e avallata dell'insufflazione di aria compressa realizzava di fatto un procedimento più snello e rapido che quindi accelerava i tempi di produzione; nonché la circostanza che la società aveva comunque risparmiato i costi connessi ad un'adeguata attività di formazione ed informazione dei lavoratori".