Mediazione. Litisconsorzio unitario. Partecipazione di un solo litisconsorte. Sufficienza. Improcedibilità. Esclusione.

Mediazione. Litisconsorzio unitario. Partecipazione di un solo litisconsorte. Sufficienza. Improcedibilità. Esclusione.

Con pronuncia dello scorso 8 maggio, la Corte d’Appello di Napoli ha chiarito che la mediazione è ritualmente esperita se all’incontro partecipa almeno una delle parti riunite nel litisconsorzio unitario.

Parte appellata aveva eccepito l’improcedibilità della mediazione (conclusasi negativamente), poiché dei cinque soggetti che avevano proposto congiuntamente l'appello, soltanto in due avevano partecipato personalmente all'incontro di mediazione.

La Corte, tuttavia, ha affermato che “trattandosi di litisconsorzio unitario ex art. 110 c.p.c., è sufficiente che anche soltanto uno dei litisconsorti compia l’atto. Ciò significa che seppure gli altri tre soggetti non abbiano partecipato ritualmente all’incontro […], la mediazione deve intendersi sotto questo profilo ritualmente esperita ai fini della procedibilità dell’appello”.

Corte d’Appello di Napoli, sent. n. 1994 dell’08.05.24

Segnalazione curata da Avv. Michela Schirò e Avv. Alice Salvalaggio - Team contenzioso e ADR We - Bridge Tax Legal & Compliance

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