Modello o disegno: cosa si può proteggere?
In Italia si parla moltissimo di #design, forse anche troppo. Moltissimi dei discorsi che sento appaiono un po' strani all'orecchio di chi si occupa di protezione del #disegnoindustriale per mestiere da molti anni. Mi pare, perciò, possa essere interessante dare un'idea un po' meno vaga di cosa si intenda, come si possa #tutelare e cosa ci si possa aspettare dalla suddetta #tutela.
In realtà, praticamente ogni oggetto che vediamo nella realtà di tutti i giorni è stato in qualche modo progettato ed è, per questo, un oggetto di design. Nella pratica, però, non tutti gli oggetti vengono visti allo stesso modo. Quando si parla di un #oggettodidesign, si parla di oggetti che, per la loro forma estetica, si distinguono nettamente dagli altri oggetti analoghi che vediamo un po' dappertutto. Per esempio, tutti noi (o quasi) abbiamo una lampada abat-jour. Se, però, la lampada è stata progettata da un buon architetto, senza la necessità di arrivare a un vero e proprio livello artistico, si distingue dalle altre simili ed è considerata un oggetto di design.
La tutela dell'effetto estetico di una nuova forma data a un qualsivoglia oggetto viene per lo più affidata al modello o disegno, dura 5 anni, rinnovabili per quattro volte, cioè fino a un massimo di 25 anni.
Due sono i requisiti che la forma di un oggetto deve avere per poter godere di questa tutela: 1) Novità, 2) individualità
La novità è persino banale da determinare: nessun oggetto simile deve aver mai avuto una forma uguale.
Più difficile è determinare quando una forma possieda il requisito del carattere individualizzante. Secondo la legge, ciò avviene quando un cosiddetto utilizzatore informato riesce a distinguere la forma di un oggetto da quella degli altri oggetti analoghi esistenti. L'utilizzatore informato è una figura fittizia, che non si occupa del settore industriale in cui si inquadra l'oggetto, ma conosce molto bene il mercato relativo ed è particolarmente in grado di riconoscere il livello qualitativo dei singoli oggetti.
Nella mia esperienza professionale, mi sono trovato molte volte a proteggere la forma di nuove scarpe e persino di loro suole. Una volta, depositai un modello o disegno per un capannone per autolavaggi. Questo è un caso un po' particolare, visto che normalmente i disegni riguardano oggetti più piccoli, ma era indubbia la forma originale di quel capannone e non mi pare ci possano essere molte altre strade.
In un altro caso, mi trovai nominato perito della procura di una cittadina marchigiana a dover esaminare una serie di fibbie per cinture. Un fabbricante aveva depositato tre (mi pare) modelli multipli, ciascuno con circa 500 fibbie e un altro fabbricante ne aveva copiato una buona parte. Dovetti esaminare quali di quelle fibbie, sequestrate dalla Guardia di Finanza, potessero rientrare nell'ambito di protezione dei modelli depositati. Per eseguire questo confronto, dovevo vedere se ciascuna delle fibbie sequestrate poteva dirsi nuova o presentare un carattere individuale rispetto a tutte quelle depositate. Infatti, il criterio per valutare la contraffazione è lo stesso di quello per valutare la validità del titolo. Un vero lavoro da certosino! Se ricordo bene, dovetti chiedere un paio di proroghe per poter completare il lavoro.
Ritengo sia sempre utile considerare l'opportunità di depositare un modello per una nuova forma, magari predisponendone diverse varianti da depositare con la stessa domanda in un modello multiplo. Questo, soprattutto se possiamo pensare che il prodotto abbia una vita più lunga di tre anni. Altrimenti, si può pensare al modello non registrato (che dura per l'appunto tre anni), ma tenendo presente le maggiori difficoltà a far valere il proprio diritto.