Monday Tip - Country-by-Country Reporting
I nuovi requisiti di trasparenza fiscale internazionale impongono l’adozione di strumenti dedicati e possono evidenziare alle autorità, se non gestiti tempestivamente, anomalie e incongruenze.
Il Country-by-Country Reporting (CbCR) rientra nell’ambito delle azioni (in particolare, la numero 13) che l’OCSE ha sviluppato in merito al progetto denominato BEPS (Base Erosion and Profit Shifting).
A partire dal 1° gennaio 2016 la Capogruppo (Ultimate parent company) di gruppi multinazionali con ricavi consolidati annui pari o superiori ad Euro 750 milioni (o ad un equivalente ammontare denominato nella valuta locale) dovrà inviare su base annuale il Country-by-Country Report, documento contenente una serie di informazioni riferibili all’allocazione globale dei ricavi, dei redditi e delle imposte pagate insieme a degli indicatori relativi alla localizzazione delle attività economiche all’interno degli stessi.
In attuazione delle direttive OCSE, l'Italia ha già introdotto all’interno dell’ordinamento nazionale una norma sul CbCR nella legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di Stabilità 2016).
Contenuto della rendicontazione
La rendicontazione paese per paese contiene le seguenti informazioni sul gruppo di imprese multinazionali:
a) informazioni aggregate riguardanti i ricavi, gli utili (le perdite) al lordo delle imposte sul reddito, le imposte sul reddito pagate e le imposte sul reddito maturate, il capitale dichiarato, gli utili non distribuiti, il numero di addetti e le immobilizzazioni materiali diverse dalle disponibilità liquide o mezzi equivalenti per quanto riguarda ogni giurisdizione in cui opera il gruppo di imprese multinazionali;
b) l'identificazione di ogni entità costitutiva del gruppo di imprese multinazionali, che indichi la giurisdizione di residenza fiscale di tale entità costitutiva e, se diversa da detta giurisdizione di residenza fiscale, la giurisdizione secondo il cui ordinamento è organizzata tale entità costitutiva, e la natura della principale o delle principali attività commerciali di tale entità costitutiva.
Le informazioni comunicate tra Stati membri in base alla nuova norma sono usate al fine di valutare i rischi elevati legati ai prezzi di trasferimento e altri rischi connessi di erosione della base imponibile e di trasferimento degli utili, compresa la valutazione del rischio di inosservanza da parte dei membri del gruppo di imprese multinazionali delle norme applicabili in materia di prezzi di trasferimento, e se opportuno a fini di analisi economiche e statistiche.