Nᴀᴛᴜʀᴀ ᴅᴇʟ ʟɪᴛɪsᴄᴏɴsᴏʀᴢɪᴏ ɪɴ ᴄᴀsᴏ ᴅɪ ᴘʟᴜʀᴀʟɪᴛᴀ̀ ᴅɪ ʟᴏᴄᴀᴛᴏʀɪ, ᴄᴏɴᴛʀᴀᴛᴛɪ ᴇ ʙᴇɴɪ ᴄᴏɴᴄᴇssɪ ɪɴ ʟᴏᴄᴀᴢɪᴏɴᴇ ᴀᴅ ᴜɴɪᴄᴏ ᴄᴏɴᴅᴜᴛᴛᴏʀᴇ

Nᴀᴛᴜʀᴀ ᴅᴇʟ ʟɪᴛɪsᴄᴏɴsᴏʀᴢɪᴏ ɪɴ ᴄᴀsᴏ ᴅɪ ᴘʟᴜʀᴀʟɪᴛᴀ̀ ᴅɪ ʟᴏᴄᴀᴛᴏʀɪ, ᴄᴏɴᴛʀᴀᴛᴛɪ ᴇ ʙᴇɴɪ ᴄᴏɴᴄᴇssɪ ɪɴ ʟᴏᴄᴀᴢɪᴏɴᴇ ᴀᴅ ᴜɴɪᴄᴏ ᴄᴏɴᴅᴜᴛᴛᴏʀᴇ

Autore: Francesco Tedioli

Il testo integrale della nota a Cass., sez. III, 5 luglio 2019, n. 18069 è pubblicato su Euroconference LEGAL, 24 settembre 2019.

[1] Qualora in un contratto di locazione la parte locatrice sia costituita da più locatori, ciascuno di essi è tenuto, dal lato passivo, nei confronti del conduttore alla medesima prestazione, così come, dal lato attivo, ognuno degli stessi può agire nei riguardi del locatario per l'adempimento delle sue obbligazioni, applicandosi in proposito la disciplina della solidarietà di cui all' art. 1292 c.c. , che non determina, tuttavia, la nascita di un rapporto unico ed inscindibile e non dà luogo, perciò, a litisconsorzio necessario tra i diversi obbligati o creditori.

Non è stato fornito nessun testo alternativo per questa immagine

[2] Nel contratto di locazione, l'obbligo di restituzione del deposito cauzionale sorge in capo al locatore al termine del rapporto, non appena avvenuto il rilascio dell'immobile locato, con la conseguenza che, ove il locatore trattenga la somma dopo tale evento, senza proporre domanda giudiziale per l'attribuzione, in tutto o in parte, della stessa a copertura di specifici danni subiti o di importi rimasti impagati, il conduttore può esigerne la restituzione. Tuttavia, dallo svincolo, volontario o coattivo, dei beni o somme oggetto di deposito, non può inferirsi in via automatica l'insussistenza di obbligazioni inadempiute del conduttore o di danni da risarcire, dal momento che non è l'accertamento dell'insussistenza di danni ovvero dell'infondatezza di pretese risarcitorie del locatore a far sorgere il diritto alla restituzione del deposito cauzionale del conduttore ma l'avvenuto rilascio dell'immobile. Pertanto, nel giudizio promosso per la restituzione del deposito cauzionale, l'esistenza di eventuali danni può essere dedotta a fondamento di domanda riconvenzionale risarcitoria, nel rispetto dei termini processuali dettati a pena di decadenza, non potendo la semplice allegazione degli stessi considerarsi mera difesa volta a negare la sussistenza del fatto costitutivo del credito azionato.

Per ulteriori approfondimenti sulla nostre pubblicazione si veda l’apposita sezione del sito.

Studio legale Tedioli, assistenza legale qualificata.

#studiolegaletedioli #studiolegalemantova





Per visualizzare o aggiungere un commento, accedi

Altri articoli di Francesco Tedioli

Altre pagine consultate