Negligente prestazione lavorativa e confronto con le prestazioni rese dagli altri dipendenti: i presupposti del licenziamento per scarso rendimento
Con sentenza n. 26676 del 10 novembre 2017, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che, ai fini della legittimità del licenziamento disciplinare per scarso rendimento, è necessario che il datore di lavoro dimostri che: i) il mancato raggiungimento, da parte del lavoratore, degli obiettivi aziendali sia riconducibile esclusivamente alla colpevole e negligente prestazione del lavoratore medesimo; ii) sussista un'enorme sproporzione tra gli obiettivi fissati per il dipendente e quanto realizzato dallo stesso nel periodo di riferimento, avuto riguardo al confronto con la media delle prestazioni realizzate dagli altri dipendenti comparabili nello stesso periodo di tempo.