Newsletter | Credito d’imposta ZES Unica per il 2024: firmato il Decreto attuativo
Introduzione
Il 17 maggio 2024 è stato firmato il decreto attuativo in materia di credito d’imposta ZES Unica adottato dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR in concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, pubblicato in G.U. n. 117 del 21 maggio 2024 (il “Decreto Attuativo”).
Il Decreto Attuativo definisce le modalità di accesso al credito d’imposta, i relativi criteri e le modalità di applicazione e di fruizione e i relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa fissato in Euro 1.800 milioni per l’anno 2024[1].
Si segnala che le imprese interessate a beneficiare del credito d’imposta ZES Unica sono tenute a comunicare all’Agenzia delle entrate, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024.
È comunque prevista l’approvazione da parte della Commissione europea del piano di valutazione della misura.
Ai fini del completamento del quadro normativo rilevante, deve essere ancora approvato il Piano strategico della ZES Unica, che includerà importanti dettagli circa i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES Unica. Tale piano, redatto dalla c.d. “Struttura di missione” con la partecipazione delle Regioni interessate nonché dell’Unione delle province d’Italia e dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani, sarà approvato con D.P.C.M., su proposta del Ministero per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministero dell’Economica e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, il Ministero delle Imprese e del made in Italy e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previo parere della Cabina di regia ZES.
Nel prosieguo si delinea una sintesi dell’attuale normativa alla luce delle previsioni contenute nel Decreto Attuativo.
I. I soggetti beneficiari – Articolo 2
L’art. 16 del Decreto Sud prevede che il credito d’imposta ZES Unica può essere richiesto dalle imprese che acquisiscono beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e in determinate zone assistite della Regione Abruzzo.
Con riferimento all’ambito soggettivo del credito d’imposta ZES Unica, in linea con precedenti posizioni di prassi dell’Amministrazione finanziaria relative al previgente credito ZES e al c.d. credito Mezzogiorno, il Decreto Attuativo precisa che possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano ex novo nella ZES Unica.
Inoltre, il Decreto Sud prevede che l’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. L’agevolazione, altresì, non si applica alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà come definite dall’art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (il “Regolamento 651”).
Al riguardo, allineandosi alle precedenti pronunce dell’Amministrazione Finanziaria, il Decreto Attuativo chiarisce che ai fini dell’individuazione del settore di appartenenza si tiene conto del codice attività, compreso nella tabella ATECO 2024, indicato nel modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica, riferibile alla struttura produttiva presso la quale è realizzato l’investimento oggetto dell’agevolazione richiesta.
II. Gli investimenti ammissibili – Articolo 3
L’articolo 16 del Decreto Sud prevede che sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito dal Regolamento 651, realizzati dal 1 gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES Unica, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può, in ogni caso, superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
L’articolo 16 del Decreto Sud prevede inoltre che il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo dei beni acquistati o, per gli investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, nel limite massimo di Euro 100 milioni e minimo di Euro 200 mila, per ciascun progetto di investimento. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni, che non comprende le spese di manutenzione.
Anche in relazione all’ambito oggettivo di applicazione del credito d’imposta ZES Unica, il Decreto Attuativo introduce alcune importanti previsioni e chiarimenti, in particolare con riferimento:
· al requisito della novità: il Decreto Attuativo chiarisce che gli investimenti in beni immobili strumentali sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica, fermi restando i requisiti connessi alla definizione di “progetto di investimento iniziale” di cui al Regolamento 651;
· al requisito della strumentalità: il Decreto Attuativo precisa che sono esclusi dall’agevolazione i beni autonomamente destinati alla vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita nonché i materiali di consumo;
· al requisito temporale: il Decreto Attuativo precisa che ai fini della determinazione del momento in cui gli investimenti si considerano effettuati e del valore dei beni agevolabili si tiene conto delle disposizioni in materia delle imposte sui redditi che, a determinate condizioni, sanciscono la rilevanza delle componenti positive e negative nell’esercizio di competenza[2], a prescindere dai principi contabili adottati;
Il Decreto Attuativo, in linea con le previsioni di cui al Regolamento 651, stabilisce altresì che ai fini dell’agevolazione rilevano esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non sussistono rapporti di controllo o di collegamento di cui all’art. 2359 c.c.. In aggiunta, è precisato che affinché un investimento sia ammissibile per l’agevolazione, la relativa spesa deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni di mercato.
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III. La procedura di accesso – Articolo 5
Il Decreto Attuativo ha introdotto in capo ai soggetti interessati al beneficio un obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate, da espletarsi dal 12 giugno al 12 luglio 2024. In particolare, le imprese interessate a beneficiare del credito d’imposta ZES Unica sono tenute a comunicare, nell’arco temporale di cui sopra, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024.
Tale comunicazione è funzionale alla concessione del beneficio che, secondo quanto disposto dal Decreto Attuativo, non è “ad esaurimento”, ma sarà proporzionalmente allocata in capo alle imprese aventi diritto alla luce delle comunicazioni ricevute, nel rispetto del limite di spesa previsto pari a Euro 1.800 milioni. L’ammontare massimo del credito fruibile da parte di ciascuna impresa è quindi pari al credito richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni (i.e., 22 luglio 2024). Tale percentuale sarà calcolata rapportando il limite totale di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti: nell’ipotesi in cui l’ammontare complessivo dei crediti richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale sarà quindi pari al 100%.
Dal punto di vista pratico, il modello di comunicazione che dovrà essere presentato dalle imprese interessate nel periodo dal 12 giugno al 12 luglio 2024 sarà approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, unitamente alle relative istruzioni in cui verranno altresì definite le relative modalità di trasmissione.
L’Agenzia delle entrate, sulla base della completezza dei dati esposti nelle comunicazioni, rilascerà in via telematica apposita ricevuta attestante la fruibilità o meno del credito d’imposta. Nel caso di comunicazioni relative a crediti per un importo superiore a Euro 150.000, l’utilizzo degli stessi è condizionato anche alla verifica positiva ai sensi del Codice Antimafia (D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159).
Viene altresì introdotto un obbligo di comunicazione successivo all’Agenzia delle entrate avente ad oggetto l’ammontare degli investimenti effettivamente realizzati e il relativo credito d’imposta maturato, da adempiere nel periodo dal 3 febbraio 2025 al 14 marzo 2025. Tale comunicazione è funzionale all’eventuale rimodulazione dei crediti d’imposta originariamente concessi, nell’ipotesi in cui, in base alle comunicazioni ricevute relative agli investimenti effettivamente realizzati, il limite di spesa complessivo non dovesse essere raggiunto.
IV. Le modalità di fruizione – Articolo 7
Previo rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito d’imposta da parte dell’Agenzia delle entrate, questo è utilizzabile esclusivamente in compensazione attraverso la presentazione del Modello F24. A tal proposito, il Decreto Attuativo precisa che la fruibilità del credito è prevista a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del menzionato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate (da pubblicarsi entro il 22 luglio 2024), ma comunque non prima della data di realizzazione dell’investimento.
Il Decreto Attuativo conferma quanto già previsto dall’art. 16, comma 5, del Decreto Sud stabilendo che il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
V. L’eventuale revoca o riduzione del credito – Articolo 7
Il Decreto Attuativo sancisce quanto già previsto dal Decreto Sud con riferimento alla revoca dal beneficio in caso di mancato mantenimento delle attività nelle aree nelle quali è stato realizzato l’investimento, nonché all’eventuale rideterminazione del credito in caso di beni non entrati in funzione o dismessi in un determinato arco temporale. A tale ultimo riguardo, con specifico riferimento ai beni acquistati in locazione finanziaria, il Decreto Attuativo precisa che, anche in assenza di riscatto, se i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale tali beni sono entrati in funzione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti. Sul punto non sono previsti meccanismi di “riattribuzione” a favore della platea dei contribuenti interessati della porzione di crediti oggetto di riduzione o revoca.
Il Decreto Attuativo precisa che, in relazione al credito d’imposta indebitamente utilizzato rispetto all’importo rideterminato per effetto di mancata entrata in funzione o dismissione dei beni, è prevista espressamente la restituzione mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le relative cause.
Vale altresì specificare che il Decreto Attuativo prevede, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa risultante da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
VI. I controlli – Articolo 8
Il Decreto Attuativo introduce alcune disposizioni in relazione alle attività di accertamento e controllo anche volte ad assicurare il rispetto del limite di spesa fissato. In particolare, il Decreto Attuativo prevede l’applicabilità delle disposizioni in materia di accertamento e controllo sancite dagli articoli 31 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Per il recupero del credito d’imposta indebito, l’Agenzia delle entrate provvede con atto di recupero di cui all’art. 38-bis, del d.P.R. n. 600/1973.
Qualora il credito d’imposta sia in tutto o in parte indebito, sono irrogate le sanzioni di cui al D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e applicati gli interessi dovuti ai sensi delle norme vigenti.
È altresì prevista la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di richiedere il supporto della Struttura di missione ZES ai fini accertativi: previsione rilevante soprattutto nel caso di contestazioni basate su valutazioni caratterizzate da un elevato grado di tecnicismo.
[1] Comma 6 dell’art. 16 del D.L. 19 settembre 2023, n. 124 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 novembre 2023, n. 162 – il “Decreto Sud”), come sostituito dall'art. 1, comma 249, Legge 30 dicembre 2023, n. 213, pubblicata in G.U. il 30 dicembre 2023, n. 303, S.O. n. 40 (i.e., Legge di Bilancio 2024).
[2] Articoli 109, commi 1 e 2, e 110 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917