Newsletter n. 4/2022
Antiriciclaggio-AML 2022 La newsletter di Maurizio Arena

Newsletter n. 4/2022

⚖️ Se il professionista concorre nel reato del cliente è possibile che venga coinvolto - ai sensi del d.lg. 231/2001 - lo studio associato o società tra professionisti alla quale egli appartiene?

La Corte di Cassazione (II, 7 luglio 2015, n. 44512) ha confermato la legittimità di una sentenza di patteggiamento ex d.lg. 231/2001 pronunciata a carico di uno studio associato di commercialisti (trattavasi di fatti di corruzione).

Nel ricorso si lamentava che lo studio non avesse "un proprio interesse, un proprio patrimonio, una organizzazione stabile" e, pertanto, non potesse essere considerato "ente" o "associazione", soggetto alla responsabilità amministrativa da reato:

Rispetto all'associazione professionale ... non sussiste quella effettiva e concreta diversità tra persone fisiche e "persona astratta sovraindividuale" che caratterizza e giustifica la punibilità dell'organizzazione. Pertanto punire anche l'associazione professionale significherebbe ricorrere ad un manifesto procedimento analogico con effetti in malam partem, con inevitabile violazione del principio di stretta legalità.

Di contrario avviso la S.C.:

Lo studio professionale associato, anche se privo di personalità giuridica, rientra infatti a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi (quali le società personali, le associazioni non riconosciute, i condomini edilizi, i consorzi con attività esterna e i gruppi europei di interesse economico di cui anche i liberi professionisti possono essere membri) cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici e che sono perciò dotati di capacità di stare in giudizio come tali, in persona dei loro componenti o di chi, comunque, ne abbia la legale rappresentanza secondo il paradigma indicato dall'art. 36 c.c.

Nel 2018, il GIP del Tribunale di Milano (GIP Salvini, 20 agosto 2018) ha emesso un decreto di sequestro preventivo del conto corrente bancario di uno studio associato di avvocati (indagato ai sensi dell'art 25-octies d.lg. 231), nell’ambito di un’indagine per riciclaggio a carico di un cliente di uno degli associati (pure indagato per concorso nel reato).

Il GIP, posto che "per giurisprudenza costante anche le associazioni professionali sono destinatarie della disciplina di cui al d.lg. 231/2001, già applicata, ad esempio, più volte, nel caso di associazioni di commercialisti", ha disposto il sequestro del conto corrente dell’associazione professionale fino a concorrenza degli importi percepiti dal 2012 (dies a quo della contestazione), previa decurtazione dell'importo dell'IVA e delle imposte pagate dagli associati.

L’importo sequestrato costituiva, secondo il GIP, il vantaggio a cui fa riferimento l'art. 5 d.lg. 231/2001 e dall`altro il profitto (ex art. 19) ottenuto dall'ente per effetto della commissione del delitto di cui all'art. 648-bis c.p. commesso dall’avvocato, socio maggioritario dell'associazione professionale.

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⚖️ Caso di studio tratto da Cass., II, n. 6397/2020

Tizio realizza una evasione fiscale e ne trasferisce il provento ad una società olandese tramite bonifici; la società olandese emette fatture per operazioni inesistenti in favore di Tizio a giustificazione dei bonifici ricevuti; la società olandese, una volta ricevuti i bonifici, ne restituisce l'importo in contanti a Tizio.

E' integrato il delitto di autoriciclaggio da parte di Tizio?

Interessante la linea difensiva sostenuta, secondo cui il Tribunale aveva ritenuto sufficiente il compimento di operazioni dirette ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, assimilando il delitto di autoriciclaggio a quello di riciclaggio; secondo l'art. 648-ter.1 c.p. non basta l'ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa ma occorre un ulteriore elemento, l'impiego, la sostituzione e il trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

E, in questo caso, l'impiego del provento nell'attività della società olandese era del tutto fittizio.

La tesi non è stata accolta dalla Cassazione (II, n. 6397/2020) - a mio avviso con motivazione non convincente - che ha ritenuto non rilevante che l'impiego fosse sostanzialmente fittizio:

Nel caso in esame, invece, ricorrono tutti i presupposti del delitto di autoriciclaggio poiché il provento della frode fiscale realizzata anche dall'imputato in favore di terzi, attraverso la creazione di società filtro cartiere che si interponevano con operazioni fittizie per consentire l'emissione di false fatture, è stato trasferito attraverso bonifici ad una ditta olandese attiva nel settore della vendita dei fiori, simulando operazioni commerciali, con causali fittizie. Il soggetto olandese ha restituito agli imputati gli importi in contante, così portando a compimento un'operazione che, mediante il trasferimento dei proventi illeciti in attività economiche, è all'evidenza diretta a "ripulire" il denaro in questione.

La S.C. ha pure aggiunto che l'ipotesi di non punibilità di cui all'art. 648-ter.1, comma 4, c.p. è integrata soltanto nel caso in cui l'agente utilizzi o goda dei beni provento del delitto presupposto in modo diretto e senza compiere su di essi alcuna operazione atta ad ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa (in termini: Cass., II, n. 13795/2019).

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📌Approvata il 3 marzo, in via definitiva, la riforma del diritto penale dei beni culturali (C 893-B).

Per quanto di interesse sui temi della newsletter, vengono introdotte le seguenti fattispecie nel codice penale:

  • art. 518-quater (Ricettazione di beni culturali)
  • art. 518-quinquies (Impiego di beni culturali provenienti da delitto)
  • art. 518-sexies (Riciclaggio di beni culturali)
  • art. 518-septies (Autoriciclaggio di beni culturali)
  • art. 518-decies (Importazione illecita di beni culturali) 

Con riguardo alla responsabilità delle persone giuridiche, già la legge-delega n. 300 del 2000 ne prescriveva l'introduzione in relazione ai delitti previsti nel "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali", contenuto nel d.lg. 490/1999, poi abrogato e sostituito dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lg. 42/2004).

Tra i reati sopra menzionati soltanto la ricettazione e il riciclaggio di beni culturali entrano nel catalogo dei reati-presupposto ex d.lg. 231/2001:

  • la ricettazione di beni culturali, per il tramite del nuovo art. 25-septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale): all'ente è applicabile la sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote e le sanzioni interdittive ex art 9 comma 2 per un durata non superiore a 2 anni;
  • il riciclaggio di beni culturali, per il tramite del nuovo art 25-duodevicies (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici): all'ente è applicabile la sola sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote (salva l'ipotesi dell'impresa c.d. intrinsecamente illecita per la quale è prevista l'interdizione definitiva dell'attività). Non sono previste interdittive, nonostante tali fattispecie siano ritenute più gravi dal Legislatore, avuto riguardo all'importo della sanzione pecuniaria.

Mi limito in questa sede ad evidenziare come il d.d.l. approvato faccia ancora riferimento alla descrizione dei reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego vigente prima delle importanti modifiche apportate dal d.lg. 195/2021, entrate in vigore il 15 dicembre 2021: non vengono cioè menzionate né le contravvenzioni (nei limiti edittali previsti) né i delitti colposi (per riciclaggio e autoriciclaggio) quali possibili reati che possono stare a monte delle fattispecie in esame.

Infine, le operazioni sotto copertura (art. 9 della legge n. 146 del 2006), svolte da ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi specializzati nel settore dei beni culturali, sono ora consentite anche nelle attività di contrasto dei delitti di riciclaggio e di autoriciclaggio di beni culturali.

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🏛️ Segnalo due eventi organizzati da Paradigma Formazione nei quali sarò relatore:

  • La rilevanza penale dell’omessa SOS alla luce della Direttiva UE 2018/1673 (13 aprile 2022).

Nella mia relazione tratterò i seguenti temi:

omessa SOS e perimetro dell’imputazione nel procedimento penale - L’avvio del procedimento penale - I rapporti tra procedimento amministrativo e procedimento penale - La conoscenza o conoscibilità della provenienza illecita di somme

A questo link la brochure dell'evento.

  • Forum sulla responsabilità da reato degli enti (26-27 maggio 2022)

Interverrò sui seguenti profili, in tema di reati di riciclaggio e autoriciclaggio:

I rischi di riciclaggio e il cd. rischio di controparte - La riforma dei reati di riciclaggio di cui al D.lgs. 8 novembre 2021, n. 195 - I nuovi rischi derivanti dall’uso di criptoasset, criptovalute, bitcoin e NFT - I protocolli 231 e le misure di controllo per la prevenzione del rischio e la gestione delle risorse finanziarie - I controlli dell’Organismo di Vigilanza

A questo link la brochure dell'evento.

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Sono sempre ben graditi commenti e contributi sui temi della newsletter.

Ci vediamo al prossimo numero, online il 20 marzo.

Ottorino Pomilio

Presidente Commissione Informatica e Qualità presso Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

2 anni

Grazie infinite Avvocato, in particolare per gli aggiornamenti sul Dlgs 231/01. Utilissimi. Aspetto la pubblicazione sulla G.U.R.I. per adeguare la documentazione.🙏

Maria Sardelli

Avvocato penalista, Partner at LCA Studio Legale

2 anni

Come sempre Maurizio, ottimo contributo Grazie !!!!!

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