Niente di nuovo sul fronte fiscale ...
Con la consueta tecnica del comunicato stampa a ridosso della scadenza, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (27 novembre, ore 18:10 …) ha informato i contribuenti (e chi la ventura di assisterli) che, in sede di conversione del D.L. 155/2024, il Parlamento ha approvato un emendamento che prevede, per i titolari di partita Iva che nell’anno precedente hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro, la proroga al 16.01.2025 del termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi (scadente il 2 dicembre). Tale proroga, che non riguarda il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail, prevede il versamento in unica soluzione oppure in 5 rate mensili di pari importo, da gennaio a maggio 2025.
Ciò premesso, anche ipotizzando che la scelta del limite di ricavi sia finalizzata ad agevolare le imprese e i professionisti di minori dimensioni (escluse, comunque e inopinatamente, le società), si supponga il caso di un contribuente con 170.000 euro di ricavi e che abbia costi bassissimi quale, ad esempio, un consulente/formatore, senza dipendenti e i cui unici oneri siano le utenze e i costi software e hardware, per complessivi 20.000 euro annui: considerando che l’imponibile fiscale – in assenza di detrazioni o dedizioni – ammonta a 150.000 euro, non dovrebbero esservi particolari difficoltà per pagare saldi e acconti d’imposta, a meno di un’incauta gestione della liquidità.
Si pensi, altresì, all’impresa con ricavi e costi pari, rispettivamente, a 500.000 e 430.000 euro, con reddito di 70.000 euro e che abbia difficoltà nell’incassare i crediti e, al contrario, anche ricorrendo al finanziamento bancario, abbia pagato fornitori e debiti erariali, così trovandosi in ristrettezze finanziarie in prossimità della scadenza dell’acconto di novembre. La proroga, in tale situazione, sarebbe stata sicuramente più opportuna.
Dunque, un regalo a chi, in concreto, non ne ha bisogno alcuno e un’illogica rigidità verso chi, al contrario, avrebbe accolto con estremo favore il differimento dei termini. Qualcosa non quadra, evidentemente: le esigenze di gettito, quand’anche “tarate” sulla ponderazione del citato limite di ricavi, non tengono conto in alcun modo delle eventuali difficoltà finanziarie che, evidentemente, non sono collegate necessariamente al volume dei ricavi.
Niente di cui meravigliarsi, peraltro: logica e Fisco, assai spesso, sono un ossimoro.