Nomina dell'organo di controllo o del revisore per le S.r.l.
Il nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 14 febbraio, ha modificato sostanzialmente l'articolo 2477 del Codice Civile, che prevede i casi in cui le S.r.l. sono obbligate a nominare un organo di controllo o un revisore.
Prima della suddetta modifica, erano interessate alla nomina dell'organo di controllo o del revisore esclusivamente le S.r.l. (per le S.p.A. era sempre obbligatorio) che erano obbligate alla redazione del bilancio consolidato o che controllavano società obbligate alla revisione legale dei conti o che superavano due (su tre) determinati livelli quantitativi per almeno due esercizi consecutivi. Tali limiti erano nello specifico.
- 8.800.000 euro di fatturato
- 4.400.000 euro di attivo
- 50 dipendenti
Appare chiaro quindi come fossero coinvolte esclusivamente società di una certa dimensione e si presume già strutturate.
La riforma, non ha modificato le prime due cause di obbligo di nomina, ma ha radicalmente stravolto i limiti della terza causa, abbassandoli a:
- 2.000.000 euro di fatturato
- 2.000.000 euro di attivo
- 10 dipendenti
e prevedendo l'obbligo di nomina al superamento di uno solo dei limiti per due esercizi consecutivi.
Appare ovvio quindi che tale modifica coinvolgerà numerose S.r.l. di dimensioni e struttura ridotte, soprattutto se si pensa al terzo limite legato al numero di dipendenti che potrebbe essere superato anche da società di dimensioni modeste.
Le S.r.l. dovranno quindi, innanzitutto valutare se hanno superato uno di questi limiti negli esercizi 2017 e 2018 (contemporaneamente) e nel caso provvedere all'adeguamento, che si sostanzia nell'eventuale modifica dello statuto e dell'atto costitutivo (laddove non già pronto a recepire la novità), e nella nomina dell'organo di controllo stesso.