Non costituisce violazione dei diritti morali la mancata citazione del nome del direttore in un articolo che menzioni lo spettacolo da lui diretto
Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia d’impresa, si è recentemente pronunciato sulle rivendicazioni avanzate da un noto ballerino e direttore artistico nei confronti di Italiana Editrice S.p.A., società proprietaria e editrice del quotidiano “La Stampa” di Torino, che lamentava come la mancata menzione del suo nome in un articolo pubblicato il 6 luglio 2015 costituisse violazione dei propri diritti morali d’autore, sanciti dall’art. 20 legge autore, e come la mancata pubblicazione della rettifica, tempestivamente richiesta, costituisse violazione dell’obbligo previsto dall’art. 8 legge stampa (sent. n. 9839/2017 del 3 ottobre 2017).
L’artista si era rivolto al Tribunale esponendo come nella recensione di uno spettacolo il quotidiano avesse omesso ogni menzione del suo nome, nonostante quest’ultimo fosse il direttore artistico oltre che uno degli interpreti principali nella coreografia dello spettacolo in questione.
La società editrice convenuta si è difesa evidenziato come l’articolo non costituisse una mera recensione dello spettacolo ma un’intervista alla famosa ballerina che vi aveva preso parte (come si evincerebbe anche dal titolo: “Il segreto del mio successo? Portare la famiglia con me”) e come, in ogni caso, risultassero pienamente rispettati i limiti dell’esercizio della libertà di stampa, ovvero del rispetto dei principi di verità, di continenza e di pertinenza.
All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale ambrosiano ha riconosciute infondate le pretese dell’artista, rilevando come “la mancata menzione nell’articolo del nome del direttore artistico dello spettacolo o comunque del ballerino che ha danzato con il soggetto intervistato dalla giornalista (sempre la stessa persona) non integra alcuna delle fattispecie individuate all’art. 20 citato”.
Nel respingere le domande dell’attore, il Tribunale ha colto l’occasione per evidenziare come sussiste violazione dei diritti morali d’autore in caso di disconoscimento di paternità o attribuzione di paternità ad altri, o in caso di deformazione, mutilazione, modificazione dell’opera o altro atto che possa essere di pregiudizio all’onore o alla reputazione dell’autore, secondo quanto previsto dall’art. 20 legge autore, e che – in ogni caso, anche alla luce del principio della libertà di stampa - non esistono “contenuti obbligatori” a cui i giornalisti devono attenersi nello scrivere i propri pezzi (salvo eventuali specifici obblighi contrattuali).
Quanto alla richiesta di rettifica, il collegio ha ritenuto infondato il richiamo all’obbligo di rettifica, previsto dall’art. 8 della legge stampa, non solo in quanto nella fattispecie in esame non era configurabile alcun contenuto diffamatorio, ma anche in quanto “si tratta di una richiesta che presuppone la violazione di diritti della personalità, diversi dal diritto d’autore” (per la cui procedibilità sarebbe tra l’altro stata necessario l’esperimento del previo tentativo di mediazione).
Il Tribunale ha quindi respinto le domande attoree e condannato l’attore a rifondere le spese di lite in favore di Italiana Editrice S.p.a.
Si tenga presente che non sono ancora scaduti i termini per l’appello e la decisione di primo grado potrebbe essere modificata all’esito del giudizio di secondo grado.
Gilberto Cavagna di Gualdana
Equity Partner presso ADVANT Nctm
7 anniPrecedente potenzialmente (mi riservo di leggere la sentenza) interessante per le tematiche LDA e Legge Stampa. GM
Gestione Rendicontazione Monitoraggio Progetti Competitivi - Strategic Projects Reporting Management and Monitoring Officer@Università degli Studi di Firenze - Tech Transfer - IP Law - New Technologies
7 anniGilberto Cavagna ho trovato l'articolo molto interessante soprattutto per il tema trattato e per il riferimento all'art. 20 della LDA.