NOTA DI SINTESI SULLA RIFORMA COSTITUZIONALE - I DUE TESTI A CONFRONTO



Riforma costituzionale – Discussione sulle linee generali del disegno di legge costituzionale n. 2613-D – Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione

Il testo è finalizzato al superamento del bicameralismo perfetto e all'introduzione di un bicameralismo differenziato, in cui il Parlamento continua ad articolarsi in Camera dei deputati e Senato della Repubblica ma i due organi hanno composizione diversa e funzioni in gran parte differenti

PUNTI CHIAVE:

Sistema attuale:

  • entrambe le camere votano fiducia al governo;
  • tutte le leggi (sia ordinarie che costituzionali) devono essere approvate nella medesima formulazione sia da Camera che Senato;
  • fiducia al governo deve essere concessa sia ai deputati che ai senatori.


Quando entrerà in vigore la riforma:

  • Superamento del Bicameralismo Perfetto;
  • Camera dei deputati diventa l’unico organo eletto dai cittadini a suffragio universale diretto;
  • Tutte le leggi saranno di competenza della Camera dei deputati;
  • Solo la camera vota la fiducia al governo;
  • Soltanto alcune leggi devono essere approvate anche dal Senato: riguardanti la Costituzione, i referendum popolari, i sistemi elettorali degli enti locali e le ratifiche dei tratta internazionali;
  • Taglio del numero dei senatori: da 315 a 100 – non eletti direttamente dai cittadini;
  • Il Senato diventa invece un organo rappresentativo delle autonomie regionali:
  1. 95 saranno scelti dai consigli regionali che nomineranno con metodo proporzionale;
  2. 21 Sindaci e 74 consiglieri regionali;
  3. i deputati sono eletti con liste bloccate e sistema proporzionale corretto in senso maggioritario tramite soglie di sbarramento, premio di maggioranza e ballottaggio se al primo turno nessuna delle liste raggiunge il 40%;
  4. la potestà legislativa è riservata alla Camera dei Deputati;
  5. Il Senato può esaminare le leggi se lo chiede 1/3 dei membri, ma la Camera può dare il sì definitivo senza tener conto delle richieste del Senato

IL SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO PERFETTO E COMPOSIZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

PARTE II – ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA – TITOLO I IL PARLAMENTO – SEZIONE I Le Camere:

Art. 55:

Costituzione Testo Vigente:

Il Parlamento si compone della Camera dei Deputati e del Senato Della Repubblica

Costituzione testo risultante dalle modifiche:

1. La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo.

2. Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica.

  • Concorre all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea.
  • Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea.
  • Valuta le politiche pubbliche e l'attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori.
  • Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l'attuazione delle leggi dello Stato.


Art. 57

Costituzione Testo Vigente:

  • Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione all’estero.
  • Il numero dei Senatori è 315, sei dei quali eletti nella circoscrizione estero.
  • Nessuna regione può avere un numero di Senatori inferiori a 7
  • La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni ,quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei resti più alti.

Costituzione testo risultante dalle modifiche:

  • Il Senato della Repubblica è composto da 95 Senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da 5 senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica;
  • Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiori a 2;

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi; I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio.

Art. 58

Costituzione Testo Vigente:

  • I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno di età.

Costituzione testo risultante dalle modifiche: abrogato

Art. 59

Costituzione Testo Vigente:

  • È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

Costituzione Testo Modificato:

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati.

Art. 69

Costituzione Testo Vigente:

  • I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalle legge;

Costituzione Testo Modificato:

  • I membri della camera dei Deputati ricevono una indennità stabilita dalle legge;


PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

SEZIONE II - FORMAZIONE DELLE LEGGI

Art. 70 (FUNZIONE LEGISLATIVA BICAMERALE E ITER)

Costituzione Testo Vigente:

  • La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Costituzione testo modificato:

  • Il nuovo articolo 70 Cost. delinea  due tipologie di procedimento, bicamerale e monocamerale: monocamerale con ruolo rinforzato del Senato, per le sole leggi che applicano la cosiddetta clausola di supremazia,prevista dal nuovo quarto comma dell'articolo 117.
  • Il procedimento legislativo bicamerale, caratterizzato da un ruolo paritario delle due Camere, che esercitano collettivamente e con gli stessi poteri la funzione legislativa (come nel sistema attualmente vigente), è mantenuto solo per alcune categorie di leggi, individuate al primo comma dell'art. 70 Cost.

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per:

  • le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la linguistiche;
  • i referendum popolari;
  • per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni;
  • per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
  • per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore.  
  • Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate in base al medesimo procedimento bicamerale.
  • LE ALTRE LEGGI SONO APPROVATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, con procedimento legislativo monocamerale.

Possibilità di intervento del Senato nel corso dell’iter legislativo:

  • Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo.
  • Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazionedel testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva (e potrà anche respingere le proposte della Camera).
  • Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.
  • Alcuni ambiti di intervento legislativo prevedono un ruolo “rinforzato del Senato”: per queste leggi che danno attuazione all'articolo 117[1], quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti.
  • I senatori potranno esprimersi anche sulle leggi di bilancio (art. 81 Costituzione), ma avranno solo 15 giorni e dovranno raggiungere la maggioranza assoluta: anche in questo caso l’ultima parola spetterà alla Camera.

Art. 71 (REFERENDUM)

Costituzione Testo Vigente:

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Costituzione Testo modificato:

  • Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica
  • Iniziativa legislativa POPOLARE resta ma viene elevato il numero di firme necessario per la presentazione del progetto di legge: almeno centocinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. Ne deve essere garantito l’esame e la deliberazione finale, forme e limiti da definire nei regolamenti parlamentari;
  • Sono introdotti nell'ordinamento i referendum propositivi e di indirizzo al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la cui disciplina è peraltro rinviata ad una apposita legge costituzionale.

Art. 72 (procedimento di approvazione dei disegni di legge)

Costituzione Testo vigente:

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale.

Testo Modificato:

  • I disegni di legge per i quali si prevede un procedimento legislativo bicamerale possono essere presentati ad una delle due Camere: sarà esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa che approva articolo per articolo con votazione finale;
  • Tutti gli altri progetti di legge sono presentati alla Camera dei deputati e anch’essi sono esaminati da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che li approva articolo per articolo e con votazione finale.
  • Sono previsti procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza;
  • Sono poi espressamente esclusi dalla possibilità di approvazione in sede legislativa anche i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, oltre a quelli - già previsti - in materia costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi (quinto comma).
  • Il nuovo settimo comma dell'articolo 72 Cost. regola l'istituto del c.d. "voto a data certa"[2], modificato durante l'esame alla Camera.

In base alla nuova disposizione costituzionale, il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato comeessenzialeper l'attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione.

Il nuovo testo prevede che, in tali casi, sono ridotti della metà i termini per la deliberazione di proposte di modificazione da parte del Senato (che divengono quindi pari a 5 giorni per disporre di esaminare il disegno di legge e 15 giorni per la relativa deliberazione, tenuto conto delle previsioni dell'articolo 70, terzo comma).

Giudizio preventivo di legittimità costituzionale delle leggi elettorali

Art. 73

Testo vigente:

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.


Testo modificato:

  • L'articolo 13 introduce un nuovo secondo comma all'articolo 73 Cost., che prevede che le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possano essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale della Corte costituzionale. Affinché ciò avvenga occorre che almeno un terzo dei componenti del Senato o un quarto dei componenti della Camera presenti - entro 10 giorni dall'approvazione della legge - un ricorso motivato.
  • La nuova previsione stabilisce che la Corte costituzionale si pronunci entro il termine di 30 giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata.


Art. 74 – RINVIO PRESIDENZIALE DELLE LEGGI

Testo vigente:

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle

Camere chiedere una nuova deliberazione.

Testo modificato:

  • stabilisce che, qualora il rinvio riguardi i disegni di legge di conversione di decreti-legge, è contemplato un differimento di 30 giorni rispetto al termine costituzionale di 60 giorni per la conversione, attualmente fissato dall'articolo 77 Cost.
  • Se "la legge" è nuovamente approvata, questa deve essere promulgata (tale formulazione sostituisce quella prevista nel testo vigente che fa riferimento all'ipotesi in cui le "Camere" approvino nuovamente).


Art. 75 – REFERENDUM:

Testo vigente:

È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Testo modificato:

  • L'articolo 15 modifica l'articolo 75 Cost., introducendo un nuovo quorum per la validità del referendum, ossia la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera, nel caso in cui la richiesta sia stata avanzata da 800.000 elettori. Il quorum è quindi ridotto: basterà che vadano a votare il 50% dei votanti all’ultima tornata elettorale (non il 50% degli aventi diritto)


PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA – Modifica del quorum per l’elezione del Capo dello Stato

TITOLO II

Art. 83

Testo vigente:

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

Attualmente, per i primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei due terzi dei componenti, mentre dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.


Testo modificato:

  • viene soppressa la vigente previsione che dispone che all’elezione del Presidente della Repubblica partecipino anche tre delegati regionali (uno per la Valle d’Aosta), alla luce delle nuova composizione del Senato di cui fanno parte i rappresentanti delle regioni e degli enti locali.
  • Inoltre, viene modificato il sistema dei quorum per l'elezione del Capo dello Stato da parte del Parlamento in seduta comune, prevedendo:
  1. la maggioranza dei due terzi dei componenti per i primi tre scrutini,
  2. la maggioranza dei tre quinti dei componenti dal quarto scrutinio;
  3. la maggioranza dei tre quinti dei votanti dal settimo scrutinio.


SCIOGLIMENTO DELLA CAMERA E RAPPORTO DI FIDUCIA AL GOVERNO

Art. 88

Testo vigente:

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.


Testo modificato:

  • L'articolo 24 novella l'articolo 88 Cost., riferendo il potere di scioglimento del Presidente della Repubblica alla sola Camera dei deputati, in quanto il Senato diviene organo a rinnovo parziale, non sottoposto a scioglimento.

Art. 94

Testo vigente:

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Testo modificato:

  • In considerazione delle modifiche apportate dall'articolo 1 del disegno di legge all'articolo 55 Cost. – che attribuiscono alla sola Camera dei deputati la titolarità del rapporto di fiducia con il Governo – Il Senato della Repubblica resta quindi esterno al rapporto di fiducia, che si instaura solo tra il Governo e la Camera dei deputati.

Soppressione del CNEL

  • L'articolo 28 del disegno di legge abroga integralmente l'articolo 99 Cost. che prevede, quale organo di rilevanza costituzionale, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

La revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione

Art. 114 - La soppressione delle Provincie

Testo vigente:

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

Testo Modificato:

  • La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
  • L'articolo 29 modifica l'articolo 114 Cost., sopprimendo il riferimento alle province quali enti costitutivi della Repubblica. Conseguentemente, altre disposizioni del disegno di legge eliminano tale riferimento in tutto il testo costituzionale. Le province vengono dunque meno quali enti costituzionalmente necessari, dotati, in base alla Costituzione, di funzioni amministrative proprie.

Art. 117 – Il riparto di competenza tra Stato e Regioni

Testo vigente:

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Testo modificato:

  • Il catalogo delle materie è ampiamente modificato ed è soppressa la competenza concorrente, con una redistribuzione delle materie tra competenza esclusiva statale e competenza regionale.
  • Nell'ambito della competenza esclusiva statale, sono introdotte materia nuove e sono enucleati casi di competenza esclusiva, in cui l'intervento del legislatore statale è circoscritto ad ambiti determinati (quali ‘disposizioni generali e comuni' o ‘disposizioni di principio’).

SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DEL CONSIGLIO REGIONALE

  • L'articolo 36, con una modifica al primo comma dell'articolo 126 Cost., prevede che il decreto motivato del Presidente della Repubblica con il quale sono disposti lo scioglimento anticipato del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta deve essere adottato previo parere del Senato della Repubblica. Tale parere sostituisce la previsione, recata dal testo in vigore, secondo la quale il decreto è adottato "sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica". Viene così meno il riferimento costituzionale alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

CORTE COSTITUZIONALE

  • L'articolo 37 interviene sull'articolo 135 Cost., in materia di elezione dei giudici della Corte costituzionale, modificando il primo e il settimo comma di tale disposizione.
  • La Corte costituzionale è composta di quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato. La previsione differisce pertanto da quella vigente in quanto i cinque giudici costituzionali, nominati attualmente dal Parlamento in seduta comune, verrebbero nominati separatamente, appunto in numero di tre dalla Camera dei deputati e in numero di due dal Senato.
  • L'articolo 39, comma 10, del disegno di legge costituzionale stabilisce inoltre che, in sede di prima applicazione del nuovo articolo 135 della Costituzione, alla cessazione dalla carica dei giudici della Corte costituzionale nominati dal Parlamento in seduta comune le nuove nomine sono attribuite alternativamente, nell'ordine, alla Camera dei deputati e al Senato.

[1] Questo specifico procedimento si applica solo alle leggi a tutela dell'unità giuridica e economica della Repubblica o a tutela dell'interesse nazionale che danno attuazione alla c.d. clausola di supremazia (introdotta dal nuovo articolo 117, quarto comma, Cost.), per le quali l'esame del Senato è disposto entro 10 giorni: politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello  Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; immigrazione;  rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;  organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;  ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica; istruzione e ordinamento scolastico; istruzione universitaria; previdenza sociale,  ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni;  dogane, commercio con l'estero; tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo; ordinamento delle professioni e della comunicazione; disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile; produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia;  infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.

[2]La procedura del "voto a data certa" è esclusa per alcune categorie di leggi: leggi ad approvazione paritaria (articolo 70, primo comma, Cost.), leggi in materia elettorale, leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali, leggi di concessione dell'amnistia e dell'indulto (articolo 79 Cost.) e legge che reca il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri per l'equilibrio di bilancio (81, sesto comma, Cost.).





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