Novita'​ decreto crescita

Novita' decreto crescita

 Con il Decreto Crescita, convertito dalla legge n. 58 del 2019, è stato ampliato l'ambito di applicazione del regime del «realizzo controllato» alle operazioni di conferimento che abbiano ad oggetto partecipazioni non di controllo.

Con l'articolo 11-bis del decreto legge n. 34 del 2019, cosiddetto Decreto Crescita, convertito nella legge n. 58 del 2019, è stato ampliato l'ambito di applicazione del regime del cosiddetto «realizzo controllato» di cui all'articolo 177 , secondo comma, del DPR n. 917 del 1986. Come noto, tale regime contempla una particolare modalità di tassazione delle plusvalenze derivanti dallo scambio di partecipazioni effettuato attraverso un'operazione di conferimento.

In generale la disposizione stabilisce che le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell'articolo 2359 , primo comma, numero 1, codice civile, ovvero lo incrementa in virtù di un obbligo statutario o di legge, sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento. Pertanto, al fine di individuare la plusvalenza del conferente, rileva il valore di iscrizione in contabilità delle partecipazioni ricevute dal soggetto conferitario. In altre parole, la plusvalenza deve essere determinata quale differenza tra:

-l'aumento di patrimonio netto nella società conferitaria, determinato in base al valore di iscrizione della partecipazione conferita; e

-l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto della stessa partecipazione.

Come anticipato, a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Crescita, è stato ampliato l'ambito di applicazione del regime del realizzo controllato anche alle ipotesi in cui il conferimento abbia ad oggetto partecipazioni non di controllo, ma a determinate condizioni. Tale modifica deve essere accolta con favore in quanto consente di evitare l'emersione di base imponibile in caso di operazioni di riorganizzazioni societarie che non danno luogo ad un'effettiva monetizzazione.

Il decreto legge n. 34 del 2019 ha, dunque, introdotto il nuovo comma 2-bis all'interno dell'articolo 177 del DPR 917 del 1986, il quale estende il regime del realizzo controllato anche ai conferimenti di partecipazioni che soddisfino congiuntamente le seguenti condizioni:

-le partecipazioni conferite rappresentino una percentuale di diritti di voto nell'assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20%, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25%, a seconda che si tratti di diritti quotati o meno;

-le partecipazioni siano conferite in società esistente o di nuova costituzione che sia interamente partecipata dal conferente.

Il Decreto Crescita ha, inoltre, individuato una specifica modalità di determinazione delle percentuali di possesso in caso di conferimento di partecipazioni detenute in "holding". La norma, infatti, letteralmente dispone che «Per i conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni, le percentuali di cui alla lettera a) del precedente periodo si riferiscono a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale, secondo la definizione di cui all'articolo 55 , e si determinano, relativamente al conferente, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa».

Viene, dunque, prescritto che in caso di conferimento di una partecipazione relativa ad una "holding", società che detiene le partecipazioni in altre società, per verificare la percentuale di diritti di voto nell'assemblea ordinaria, che deve essere superiore, come già detto, al 2% o al 20%, ovvero per la verifica della partecipazione al capitale o al patrimonio, che deve essere superiore al 5% o al 25%, si deve avere riguardo, tenendo conto dell'eventuale effetto demoltiplicativo, alle percentuali indirettamente possedute, dal singolo socio della "holding", nelle società partecipate da quest'ultima che esercitano un'impresa commerciale.

Si tratta di una previsione che lascia spazio a qualche dubbio ma che dovrebbe essere interpretata nel senso che se, ad esempio, il socio Alfa detiene una partecipazione del 25% nella holding Gamma che a sua volta detiene una partecipazione del 50% nella società Beta, che esercita una attività commerciale, il socio Alfa non può accedere alla norma agevolativa in commento, conferendo in "realizzo controllato" la propria intera partecipazione nella "holding", in quando, indirettamente, a causa dell'effetto demoltiplicativo, esso detiene il 12,50% della società Beta, percentuale inferiore, in caso di società non quotata, a quello sopra indicate.

Naturalmente, dovendo applicare questa regola a tutte le società partecipate dalla "holding", si può arrivare alla conclusione che basta solo che, a causa del predetto effetto demoltiplicativo, anche una delle società partecipate non rientri nei limiti percentuali stabiliti dalla norma (2% o 20%, ovvero 5% o 25%), per rendere non applicabile la nuova norma in commento.

Si fa presente, infine, che, sempre con riferimento all'ipotesi di conferimento a "realizzo controllato" di partecipazioni di "collegamento", il decreto Crescita è intervenuto anche in merito all'applicazione della partecipation exemption. In particolare è stato previsto che, per beneficiare del predetto regime di esenzione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni, il cosiddetto «holding period», generalmente pari a dodici mesi, debba essere esteso fino al sessantesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione delle partecipazioni conferite.

La legge di conversione del Decreto Crescita non prevede espressamente una data a decorrere dalla quale le modifiche oggetto di esame entrano in vigore e, pertanto, il nuovo comma 2-bis dell'articolo 177 del DPR 917 del 1986 trova applicazione a partire dal 30 giugno 2019, ossia dalla data di entrata in vigore della legge n. 58 del 2019 che ha convertito il Decreto Crescita.

 

 

 

 

 

 

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