Nuovo Codice Appalti, con il D.Lgs. n. 50/2016 passo indietro rispetto alla normativa precedente

Nuovo Codice Appalti, con il D.Lgs. n. 50/2016 passo indietro rispetto alla normativa precedente

Con l'approvazione, pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 si è concluso un periodo di passione durato 24 mesi e che ha finalmente portato alla revisione delle disposizioni in materia di appalti pubblici.

Nonostante l'idea originaria che ha mosso la redazione del nuovo Codice degli Appalti(oltre chiaramente il recepimento delle Direttive comunitarie) fosse quella di fornire il nostro Paese di uno strumento innovativo che semplificasse le regole e incentivasse gli investimenti delle pubbliche amministrazioni e dei privati, sin dai primi giorni di applicazione della nuova norma è sembrato che qualcosa non fosse stato correttamente considerato.

L'assenza di una corretta disciplina transitoria, i dubbi iniziali circa l'entrata in vigore, l'assenza di una disciplina speciale per i servizi di architettura e ingegneria, la necessità di 50 provvedimenti per il completamento della riforma e alcuni difetti (che saranno probabilmente risolti con i prossimi errata corrige) hanno contribuito senz'altro a farmontare lo scontento dei professionisti dell'area tecnica interessati alla materia.

Per misurare la temperatura del disagio, ho intervistato il Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, nonché Coordinatore della Rete delle Professioni Tecniche Armando Zambrano, che ha gentilmente risposto ad alcune mie domande che riporto di seguito.

Domanda: Come giudica il processo di approvazione del D.Lgs. n. 50/2016? In particolare, sono stati rispettati tutti i principi della delega e recepite le osservazioni della Rete delle Professioni Tecniche?
Risposta: Se lo vediamo nel suo complesso, il testo non recepisce in toto lo spirito della Legge delega circa la centralità della progettazione, costituendo, per alcuni importanti aspetti, un arretramento rispetto alla normativa precedente, in particolare se ci riferiamo alla Determinazione Anac 4/2015. Il nuovo Codice, poi, non dispone di una parte specificamente dedicata ai servizi di ingegneria e architettura, come se questi ultimi potessero essere assimilati semplicemente alle altre tipologie di forniture e di servizi. Un altro punto che mi sento di dover criticare riguarda la non obbligatorietà del Dm 143 (il cosiddetto “decreto parametri”) per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara. Così facendo si lascia alle stazioni appaltanti la più ampia libertà nel determinare il valore dell’appalto, con evidenti rischi di abusi ed elusioni. Confidiamo, però, nelle linee guida ANAC e nei provvedimenti ministeriali per sistemare queste questioni.

D. Ritiene che sia stata data sufficiente attenzione alla data di entrata in vigore del Codice e alla disciplina transitoria?

...CONTINUA

Giuseppe Addonizio

libero professionista

8 anni

ma come il pm ha detto che è un enorme passo avanti.... beh dipende dalla direzione!!!

Carmelo G. Catanoso

Ingegnere - Consulente di Direzione per Sicurezza sul Lavoro e Tutela dell'Ambiente

8 anni

Sempre aggirabili da chi manca di etica.

Gianluca Oreto

Leadership Team at LavoriPubblici.it | Dicono che sono un esperto di superbonus | Amo studiare, parlare e confrontarmi su aspetti che riguardano la normativa sui lavori pubblici e quella edilizia

8 anni

mancando l'etica avremmo bisogno di regole semplici, precise e trasparenti...

Giovanni Marini

Esperto nel miglioramento sismico di edifici produttivi esistenti, prefabbricati in c.a. (+ di 150 casi risolti !!). Certificato CERT'ing (Certificato VRB-3140-IT20 del 28.07.2020) come Ingegnere Esperto in Strutture

8 anni

Permettetemi un commento da VECCHIO, ma in cui credo: il Regolamento per i Lavori Pubblici del 1895 (con il quale ho fatto in tempo a lavorare) andava benissimo; purché usato ed applicato da galantuomini. Adesso continuiamo a sfornare provvedimenti legislativi, ma se mancano i galantuomini servono solo ad inchiodare ogni attività (a tutto vantaggio dei non-galantuomini . . .). Non abbiamo bisogno di leggi, ma di ETICA.

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