Pillole Informative in 10'

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Attenzione alle tempistiche: la Relazione di Fine Mandato

a cura del Dott. Alberto Rota

L’8 ed il 9 giugno 2024, per circa la metà dei Comuni italiani ci saranno le elezioni amministrative (con turno di ballottaggio per il 22-23 giugno).

Il cambio dell’Amministrazione prevede due adempimenti introdotti dal D. Lgs. 149/2011 “al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell’unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa”:

  • la relazione di fine mandato (articolo 4);
  • la relazione di inizio mandato (articolo 4-bis)

Se per la seconda, viene semplicemente indicato il termine per l’approvazione della relazione entro 90 giorni dall’inizio del mandato, per quella di fine mandato, le tempistiche da rispettare sono molteplici ed è necessario prestare maggiore attenzione (come riepilogato nel grafico sottostante):

Schema termini da rispettare in base al D.Lgs. 149/2011


In merito al termine di sottoscrizione della relazione, occorre precisare che la Sezione delle autonomie della Corte dei Conti, con Delibera n. 15 del 9 ottobre 2023, ha chiarito come comportarsi in caso di indizione di elezioni anticipate: “nel caso in cui la data fissata per le elezioni risulti antecedente al termine di scadenza del mandato di cui all’art. 51 del TUEL, il termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato stabilito dall’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 149/2011 deve essere calcolato computandolo a ritroso dalla data fissata per le nuove elezioni”.

Considerando che per la stragrande maggioranza degli enti che andranno al voto, la data delle elezioni è fissata al 9 giugno, il termine da rispettare risulta essere:

  • il 26 marzo per tutti gli enti il cui mandato è iniziato il 26 maggio 2019;
  • il 10 aprile per coloro che nel 2019 hanno avuto il “ballottaggio”, per cui il mandato è iniziato il 9 giugno 2019.

In merito ai contenuti della relazione di fine mandato, l’articolo 1 del D.M. 26 aprile 2013 ha introdotto 3 allegati:

A)    schema tipo relazione per le province;

B)    schema tipo relazione per comuni con popolazione > 5.000 abitanti;

C)    schema tipo relazione per comuni con popolazione < 5.000 abitanti.

Siccome da allora tali schemi non sono stati revisionati, nonostante l’entrata a regime della contabilità armonizzata, occorre inserire attentamente i dati di bilancio per garantire la trasparenza delle informazioni, facendo quindi attenzione ad aggiornare quelle sezioni non più coerenti con l’attuale normativa contabile (ad esempio sostituendo il “Conto del Patrimonio” con l’attuale “Stato Patrimoniale” e rimpiazzando il superato “patto di stabilità” con il “pareggio di bilancio”).

Esaminando la struttura della relazione, si segnala solamente che i modelli sono suddivisi in due sezioni principali:

  1. sezione “amministrativa”, contenente informazioni circa l’andamento della popolazione nel periodo di mandato elettorale, la composizione degli organi collegiali (Giunta, Consiglio), l’andamento delle aliquote tributarie nel periodo di mandato, il sistema dei controlli e le principali segnalazioni circa avvenimenti che hanno marcatamente segnato il mandato amministrativo (es: impatti della pandemia Covid19, eventuali avvenimenti atmosferici come terremoti/alluvioni, ecc.);
  2. sezione “contabile”, contenente dati sintetici di bilancio (equilibri, andamento della gestione corrente, indebitamento e spese di personale, riferibili agli anni del mandato amministrativo).

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