Preventiva adesione al patto parasociale quale condizione di efficacia della circolazione di partecipazioni sociali
Il Consiglio Notarile di Milano, con la pubblicazione della massima n. 194, ha riconosciuto la legittimità delle clausole statutarie che subordinano l’efficacia del trasferimento delle partecipazioni sociali, nei confronti della società, alla preventiva adesione della parte acquirente a un patto parasociale, noto alla società stessa, dovendosi in tal caso intendere che l'organo amministrativo è tenuto a rendere disponibile il contenuto del patto parasociale ai soci e agli aspiranti acquirenti indicati da ciascuno dei soci.