PRIVACY: IL DIRITTO ALL'OBLIO E LA CANCELLAZIONE DEI LINK DA INTERNET

 

Diventano sempre più concrete le possibilità di vedere realizzato il diritto dei cittadini di ottenere la cancellazione dei propri dati personali raccolti da un soggetto terzo, e pubblicati su web. Il diritto alla cancellazione è previsto dal Regolamento UE sulla Privacy n. 679/2016, che ha disciplinato il cosiddetto «diritto all’oblio» nell’ipotesi in cui un sito internet riporti il nome e cognome, con le vicende personali, di una persona, indicizzandoli sul web e, quindi, rendendoli recuperabili dai motori di ricerca Google o altri.

Anche se la norma non indica i tempi di permanenza di una notizia sul web, lasciando al giudice e alle autorità nazionali l’applicazione pratica del concetto di «attualità della notizia» vengono comunque stabiliti alcuni principi fondamentali:

1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:

a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;

b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;

c) l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2;

d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;

e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;

f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1.

2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell’interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.

L’applicazione pratica dei principi non è sempre agevole, ed è compito spesso dell’avvocato di rivendicare il diritto all'oblio in riferimento ai dati personali concernenti fatti e circostanze esposti in pagine web di cui si ritiene l’indicizzazione ccessiva rispetto all’attualità e all’interesse della notizia.

L’Avv. Francesco Giordano del Foro di Firenze si occupa della tutela del diritto all’oblio e racconta come non solo la tutela della reputazione di società commerciali, ma anche nei casi di vicende giudiziarie oggetto di cronaca, ma ormai concluse da tempo, può essere prevalente l’interesse alla riservatezza e il diritto alla cancellazione dei dati, ed è quindi preciso obbligo del Titolare del trattamento dei dati personali, individuato ai sensi dell’art. 4 lett. f) del Codice Privacy, di eliminare o limitare l’indicizzazione delle pagine disabilitando l’accesso generalizzato per interrogazione tramite parole chiave nei comuni motori di ricerca.

In mancanza di queste misure, e alla luce dei principi costituzionali e di diritto comunitario, non c’è dubbio che la rappresentazione web di notizie non più attuali può arrecare un sacrificio ingiusto in capo alla persona, sussistendo quindi l'esigenza del soggetto di essere tutelato dalla divulgazione di informazione potenzialmente lesive, anche se veritiere, in ragione della perdita di attualità della notizia. Di conseguenza, il trattamento viene a risultare non più giustificato, ed anzi suscettibile di arrecare pregiudizio al soggetto nell'esplicazione e nel godimento della propria personalità, anche alla luce delle circostanze per le quali l’interessato, per esempio, si appresta a reinserirsi a pieno titolo nella comunità dopo una condanna o comunque dopo la conclusione della vicenda giudiziaria.

La formale richiesta di cancellazione dei dati personali al titolare del trattamento pur essendo il primo passo per la migliore tutela della riservatezza, richiede comunque un attento esame di fatto e di diritto delle ragioni per la quale il trattamento non risulta più necessario. Dall’altra parte se tali ragioni sussistono, l’ingiustificato rifiuto o ritardo di ottemperare ad una motivata e legittima richiesta di interdizione della visibilità dei dati personali potrà essere oggetto di intervento in sede giudiziaria sia per obbligare il titolare del trattamento ad eseguire la cancellazione per provvedimento del giudice, sia per l’eventuale risarcimento del danno.

 

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