Prova scritta del contratto di assicurazione
Come ci insegna un noto proverbio “carta canta e villan dorme”, ossia un concetto semplice e speculare per ogni tipo di contratto, se vogliamo; dunque anche per il contratto di assicurazione.
La polizza è il documento scritto in cui sono indicati gli elementi e le clausole del contratto di assicurazione. Normalmente essa viene predisposta da parte dell’assicuratore e comprende le condizioni generali; ove ricorra il caso, contiene anche le condizioni speciali, mentre le condizioni particolari sono scritte meccanograficamente ma possono anche essere manoscritte. Le clausole specifiche del contratto devono contenere tutti gli elementi concordati per individuare le obbligazioni assunte rispettivamente dalle parti, ossia:
Secondo il secondo comma dell’art.1888 c.c., l’assicuratore, direttamente o a mezzo di suoi agenti, è obbligato a rilasciare al contraente la polizza o altro documento da lui sottoscritto, comprovante l’assicurazione. Si tratta di un vero e proprio obbligo e, come tale, deve essere assolto nel luogo stabilito per l’adempimento del contratto stesso. Altresì, l’assicuratore è anche obbligato a lasciare al contraente, a sue spese, tutte le volte che questi lo richieda, duplicati o copie della polizza, essendo peraltro una sua facoltà esigere la presentazione o la restituzione dell’originale.
Normalmente, la polizza ha soltanto la funzione di provare l’esistenza e il contenuto del contratto di assicurazione, ossia ha natura di documento probatorio. E, poiché il medesimo art. 1888 c.c. stabilisce che il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto, ne discende la conseguenza che, in mancanza, in aggiunta o in contratto di polizza, non è ammessa la prova testimoniale, tranne nell’ipotesi in cui il contraente abbia per sua colpa smarrito il documento (art. 2724 c.c., comma 3). Analogamente, ciò avviene anche per le modifiche al contratto di assicurazione, le quali devono essere provate per iscritto.
LA TRASPARENZA NEI CONTRATTI ASSICURATIVI
Nel settore delle assicurazioni private, risulta particolarmente avvertita l’esigenza di tutelare il contraente debole del rapporto, al fine di permettergli una corretta valutazione del rapporto che instaura con l’assicuratore. Al potenziale assicurato, come al cliente della banca e all’investitore, deve essere fornita un’informazione adeguata. In altre parole, occorre non solo garantire che al contraente siano veicolate alcune informazioni importanti per l’instaurazione del rapporto, ma anche che dette informazioni siano per lui chiare e comprensibili.
In particolare, l’art. 166 del Codice delle Assicurazioni private, prevede, sotto la rubrica “Criteri di redazione” che:
A corredo, si richiama l’art. 35 del Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206 del 06/09/2005, disciplinante i contratti siglati con i consumatori), il quale così recita sotto la rubrica “Forma e interpretazione”:
Non deve sfuggire che l’art.35 del Codice del Consumo fa riferimento alle clausole del contratto mentre, l’art. 166 del Codice delle Assicurazioni private ha, quale oggetto di valutazione, il contratto. Ciò porta da un lato all’obiettivo dell’esaustività delle clausole e, dall’altro, a non sottovalutare il possibile intrecciarsi delle stesse, che potrebbe portare ad una perdita di chiarezza nel suo insieme.
Approfondendone la lettura, emerge che l’art. 166 del Cod. Ass.ni costituisce il necessario completamento dell’art 35 del Codice del Consumo: se in quest’ultimo si argomenta di ciò che sta nella clausola (che deve essere chiara e comprensibile), nel primo si tratta di ciò che sta nel contratto, cioè delle stesse clausole e del loro reciproco rapporto semantico.
A suffragio soccorre l’art. 1363 c.c., il quale, con riferimento all’interpretazione del contratto, dispone: “le clausole si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto”.
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Riguardo alla previsione dettata dal secondo comma dell’art. 166 del Cod. Ass.ni private, di riportare particolari clausole del contratto di assicurazione “mediante caratteri di particolare evidenza”, trattasi di un particolare accorgimento legislativo per garantire la consapevolezza delle condizioni fondamentali di efficacia della copertura. Tuttavia, si può anche osservare che l’ampiezza di quest’ultima disposizione può diminuire l’effettiva utilità per il potenziale contraente il quale, posto davanti al testo contrattuale, non saprebbe immediatamente distinguere quali clausole, tra quelle relative ad oneri ed obblighi, sono per lui effettivamente importanti.
CON UNA RECENTISSIMA SENTENZA LA CORTE DI CASSAZIONE CIVILE SI É OCCUPATA DELLA VALIDITÀ ED EFFICACIA DI PIÙ POLIZZE STIPULATE PER IL MEDESIMO RISCHIO GRANDINE
Con la recentissima sentenza n. 18118 del 06/06/2022, la Cassazione Civile sezione 3 è stata investita del caso inerente n. 3 polizze stipulate con la Società svizzera di assicurazione contro la grandine, con la medesima agenzia di assicurazioni. Nel ricorso in Cassazione, contro la decisione della Corte di Appello di Milano, l’imprenditrice agricola sosteneva di aver stipulato tre diversi tipi di polizze: una agevolata, mentre la seconda e la terza non erano agevolate, tutte aventi come oggetto la copertura dei danni derivanti dai raccolti agricoli, da eventi naturali ed atmosferici.
In un passaggio del testo della sentenza, gli Ermellini, con riferimento alla persona della ricorrente, così hanno scritto: “Aggiunse di aver perso il raccolto tra giugno e luglio del 2012, proprio a causa della siccità, evento naturale per il quale aveva stipulato la polizza e che la società di assicurazione, mentre aveva liquidato la somma prevista dalle polizze agevolate, si era invece rifiutata di corrispondere l’indennizzo previsto dalle due polizze non agevolate, adducendo la mancata conclusione del contratto di assicurazione ovvero la sua nullità per essere stato il premio pagato dopo il verificarsi dell’evento assicurato”.
La Corte di Cassazione richiama la decisione della Corte di Appello di Milano, così riepilogando “2.2 In relazione, invece alle polizze nn. 4518 e 4519 – per le quali l’appellante aveva affermato che la data della notificazione dell’assicurazione le rendeva già operanti – la Corte di merito ha specificato che, pur consentendo l’art. 1888 cit. di fornire la prova del contratto di assicurazione anche con documenti diversi dalla polizza, ciò poteva avere luogo a condizione che tali documenti fossero idonei a dimostrare “in modo certo e adeguato l’avvenuta conclusione del contratto”; il che, nella specie, non era avvenuto”.
Il parere della Corte di Cassazione è stato diverso da quello della Corte di Appello di Milano: ha accolto alcuni dei motivi contenuti nel ricorso presentato dall’imprenditrice agricola, adducendo che: “E’ noto che, secondo quanto dispone l’art. 1888, primo comma, cod. civ., il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto. La giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che, nei contratti di assicurazione la forma scritta è richiesta non già ad substantiam ma ad probationem, di modo che il requisito formale attiene soltanto alla prova del contratto e non alla sua esistenza giuridica ed alla sua perfezione, per cui la carenza può essere ovviata con atto successivo (sentenze 22 maggio 1992, n.6147, 3 aprile 2000, n.4005 e 14 aprile 2005 n. 7763)”.
E, ancora: “Ne consegue che la sentenza offre il fianco alla censura di cui al primo motivo, perché non ha tenuto in considerazione il fatto che la presenza del certificato di assicurazione, sottoscritto dall’assicurata Mio e dall’intermediario Assiteam, ben poteva avere un valore sostanzialmente confessorio dell’esistenza della polizza in discussione”.
La Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di Cassazione.
MODIFICA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Secondo una recentissima sentenza della corte di appello di Milano, il solo scambio di mail non è sufficiente per dimostrare un’avvenuta modifica della polizza, poiché occorre una posta elettronica certificata che dimostri la provenienza della missiva.
La Corte di Appello di Milano si è recentemente pronunciata su un tema rilevante ed attuale, ossia se ai fini della prova dell’intervenuta modifica della polizza di assicurazione, possa ritenersi sufficiente l’accordo raggiunto tra le parti con un semplice scambio di mail. Nel dettaglio della sentenza, la Corte di Appello ha precisato che la corrispondenza via e-mail ha valore di piena prova, solo in assenza di contestazione della controparte. Qualora, invece, tale contestazione vi sia stata, come nel caso di specie, ad essa non può essere attribuito il valore di una scrittura privata e, pertanto, non risulta idonea a provare per iscritto l’esistenza del contratto, o una sua successiva modifica.
Dalla sentenza in commento si deduce che, qualora tra le parti vi sia l’esigenza di modificare il contenuto della polizza originaria facendo ricorso alla corrispondenza telematica, è preferibile che l’accordo sia raggiunto via PEC, oppure utilizzando un documento informatico firmato digitalmente dal contraente. Diversamente, si rischia di avere delle difficoltà nel fornire la prova in giudizio, dell’intervenuta modifica del contratto assicurativo originario, in caso di contestazione avversaria.
É senz’altro opportuno muoversi con cautela prima della sottoscrizione di una polizza di assicurazione, affidandoVi al nostro team al fine di essere affiancati in tutte le fasi inerenti la contrattualizzazione della polizza, o una successiva modifica necessaria, da concordare con l’assicuratore di Vostra fiducia.