Quando l'amministratore di sostegno è utile.
E' una figura indispensabile per affiancare chi non è in grado di provvedere ai propri interessi. Ecco come richiederla e come può aiutare.
"Mia mamma ha vuoti di memoria sempre più frequenti. Ancora non le è stata diagnosticata nessuna malattia, ma vorrei capire come muovermi perché qualcuno si prenda cura delle sue cose"
Risponde Paola Tuillier, Avvocato del foro di Roma
L'amministratore di sostegno è la figura più idonea al caso: istituita con la legge 6 del 2004 è pensata per tutelare chi si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.
Può fornire anche solo assistenza affiancandosi alle persone nell'assunzione delle sue decisioni.
Può essere, infatti, lo stesso beneficiario - in questo caso la mamma - ad avviare la procedura di richiesta.
In alternativa, spetta al coniuge (o al congiunto civilmente), a una persona stabilmente convivente o un parente entro il quarto grado presentare richiesta presso il Tribunale Civile (ufficio del Giudice Tutelare) del luogo di residenza o domicilio del beneficiario.
Si può fare senza l'aiuto di un avvocato (online si trovano moduli fac-simile), ma è consigliabile avvalersene.
Sarà poi il giudice a nominare l'amministratore, badando agli interessi del beneficiario, quindi tenendo conto dell'eventuale designazione fatta dallo stesso al momento della richiesta (se ha sufficiente capacità di discernimento) o in precedenza (in previsione di una propria futura incapacità).
Se non c'è una persona designata o se non risulta idonea, il giudice può nominarne un'altra scegliendo se possibile, tra coniuge (non separato), convivente stabile, genitore, un figlio, fratello o sorella o parente entro il quarto grado.
In presenza di gravi motivi, può nominare un soggetto terzo di propria fiducia.
E' sempre il giudice a stabilire la durata dell'incarico e i compiti dell' amministratore (compresi eventuali limiti d'azione), che possono riguardare la cura della persona - intesa sia come cura della salute sia come gestione degli aspetti relazionali e sociali (scelta del luogo dove vivere, avvio di un percorso di psicoterapia ecc.) - e l'amministrazione dei beni con l'obiettivo di conservare le risorse finanziarie del beneficiario e soddisfarne anche le necessità ordinarie e straordinarie.
In relazione alle condizioni di salute a all'autonomia del beneficiario, l'amministratore può essere investito anche di un ruolo di rappresentanza esclusiva (si sostituisce integralmente al soggetto).
Intervista di Valeria Ghitti all'Avv. Paola Tuillier pubblicata sul settimanale CONFIDENZE
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