REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI: IL CONSIGLIO DI STATO SOSPENDE L’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE SINO AL 19 SETTEMBRE 2024

REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI: IL CONSIGLIO DI STATO SOSPENDE L’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE SINO AL 19 SETTEMBRE 2024

Come noto, lo scorso 9 aprile 2024 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (“TAR”) (con sentenze nn. 6837, 6839, 6840, 6841, 6844, 6845), ha respinto i ricorsi presentati dalle associazioni fiduciarie per l’annullamento – previa sospensione dell’efficacia – del decreto del 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy recante “Attestazione dell’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva” pubblicato in G.U. – Serie Generale n. 236 del 9 ottobre 2023 (il “Decreto MIMIT”) relativo al Registro dei titolari effettivi, riprendendo a decorrere il termine, ai sensi dell’art 3 comma 6 del  D. M. n. 55/2022, per ottemperare all’obbligo di comunicazione sulla titolarità effettiva, come riportato all’interno della Newsletter del 10 aprile 2024.

Assofiduciaria ha prontamente presentato ricorso al Consiglio di Stato chiedendo nuovamente la sospensione dell’operatività del Registro dei Titolari effettivi ai fini antiriciclaggio.

Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, con le ordinanze cautelari nn. 3366, 3367, 3532, 3533 e 3534 del 17 maggio 2024 ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo nuovamente l’obbligo per le imprese di comunicare ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 231/2007, in un’apposita sezione del Registro delle Imprese, le informazioni relative alla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust.

La ratio di tale sospensione cautelare si fonda sulla particolare complessità delle questioni prospettate e dalla conseguente necessità di approfondire le “tematiche di conformità della normativa interna al diritto unionale e alla stessa validità di alcune delle disposizioni della Direttiva al diritto unionale sovraordinato”, precisando altresì chenel bilanciamento dei contrapposti interessi, debba ritenersi la prevalenza di quello della Società appellante la quale, in difetto di misura cautelare, sarebbe onerata di un complesso di adempimenti che, all’esito della fase di merito, potrebbero risultare non legittimamente imposti”.

Al riguardo, si precisa altresì che sul sito ufficiale del Registro del Titolare Effettivo, è stata pubblicata una comunicazione recante: “A seguito dell’ordinanza del Consiglio di Stato del 17 maggio 2024, è sospesa la consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, nonché le richieste di accreditamento da parte dei soggetti obbligati e le richieste di accesso da parte dei soggetti legittimati.”.

In attesa della discussione nel merito, fissata per il 19 settembre 2024, il Consiglio di Stato ha pertanto accordato la sospensione cautelare degli obblighi di comunicazione a tutela delle società appellanti, sebbene dalla comunicazione da ultimo effettuata sul sito ufficiale del Registro del Titolare Effettivo parrebbe che siano sospese solo le consultazioni e l’accreditamento dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, nonché le richieste di accreditamento da parte dei soggetti obbligati e le richieste di accesso da parte dei soggetti legittimati.

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