Requisiti sanitari per l’immissione sul mercato del muco di lumaca destinato all'industria cosmetica o farmaceutica.

Requisiti sanitari per l’immissione sul mercato del muco di lumaca destinato all'industria cosmetica o farmaceutica.

Con una nota del 23 giugno scorso, indirizzata ai Servizi Veterinari degli Assessorati alla Sanità delle Regioni, alla P.A. di Trento e all'Assessorato Agricoltura della P.A. di Bolzano, la Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della Salute ha inteso chiarire cosa si può fare con la bava delle lumache.

In particolare, ha informato che questa secrezione viene usata prevalentemente come materiale o ingrediente per la fabbricazione di prodotti cosmetici o farmaceutici ed, in tale ipotesi d'impiego, è soggetta alle specifiche norme europee che disciplinano questi prodotti.

Seppure nel passato la medicina popolare indicasse nell'ingestione di lumache vive un rimedio efficacie per curare patologie gastrointestinali, l'utilizzo della bava come alimento sembra essere talmente improbabile e marginale che chiunque intenda farne questo uso dovrebbe considerarla alla stregua di un novel foodcon tutte le limitazioni che tale classificazione comporta a livello commerciale.

Si può concludere quindi che la bava di lumaca, ed i suoi derivati, è meglio spalarla sulla pelle piuttosto che berla o mangiarla.

  

Riportiamo di seguito il contenuto della nota.

OGGETTO: requisiti sanitari per l’immissione sul mercato del muco di lumaca destinato all'industria cosmetica o farmaceutica.

Il muco (o bava) di lumaca, raccolto per essere destinato ad usi tecnici diversi da quello alimentare, deve provenire da allevamenti di molluschi gasteropodi registrati presso il servizio veterinario della ASL di competenza e inseriti in una Banca Dati Nazionale italiana di prossima attivazione.

Il materiale è inquadrabile come sottoprodotto di origine animale di categoria 3, ai sensi dell'art. 10, lettera I) del Reg. (CE) 1069/2009 e, quindi, soggetto agli obblighi previsti da questa normativa fino al suo utilizzo come prodotto cosmetico, medicinale o come dispositivo medico.

In particolare si desidera chiarire che, dal momento in cui il materiale raccolto in allevamento, tutte le attività che ne conseguono sono soggette a registrazione ai sensi dell'art. 23 del Reg. (CE) 1069/2009 ed inserimento nella Banca dati SINTESI, nella sezione IX (OTHER).

Una volta fornito come materiale o ingrediente per la fabbricazione di prodotti cosmetici o farmaceutici è soggetto anche alle specifiche norme europee che disciplinano l'immissione in commercio di questi prodotti. Se tali norme tutelano la salute pubblica e degli animali, gli articoli cosmetici o farmaceutici, una volta immessi sul mercato, non sono più soggetti alle prescrizioni del Reg. (CE) 1069/2009.

Si coglie l'occasione per ricordare che il muco di lumaca non ha fatto registrare un uso significativo in campo alimentare, pertanto si considera un NOVEL FOOD ai sensi del Reg. (CE) n. 258/1997.

 

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