Responsabilità civile per fatto altrui – per l’operatività della polizza rileva il rischio dell'attività
Nel contratto di assicurazione sulla responsabilità civile, se quest'ultimo non contiene una espressa clausola di esclusione della copertura in caso di responsabilità dell'assicurato "per fatto altrui" di cui all'art. 1228 c.c., la copertura assicurativa deve intendersi prestata anche per fatto imputabile a questi ultimi.
La pronuncia della Corte di cassazione, fornisce una accurata ricostruzione delle tipologie di assicurazioni che vanno quindi distinte, da un lato, a seconda dell'interesse dell'assicurato (assicurazioni per conto proprio o altrui) e dall'altro, in ragione del rischio assicurato (assicurazioni per fatto proprio o per fatto altrui).
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