Rinvii e sospensioni ai tempi del Covid19 (d.l. 17 maggio 2020 n. 18)
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Rinvii e sospensioni ai tempi del Covid19 (d.l. 17 maggio 2020 n. 18)

Con il decreto legge n. 11 dello scorso 8 marzo, recante “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”, lo Stato ha disposto delle misure di carattere straordinario al comparto Giustizia anche su impulso della categoria dell’Avvocatura già in stato di agitazione dopo il provvedimento adottato da Organismo Congressuale Forense che, in data 4 marzo u.s., ha deliberato l’astensione degli avvocati da tutte le udienze.

Sostanzialmente, il suddetto decreto ha introdotto un periodo di sospensione immediata – a partire dal 9 marzo e sino al prossimo 22 marzo c.d. periodo cuscinetto (in relazione a tutte le udienze civili e penali che non rivestano carattere di urgenza - con le eccezioni espressamente previste dall’art. 2, co. 2 lett. g) del decreto), con conseguente rinvio d’ufficio a data successiva al 22 marzo ed alcune ulteriori misura che hanno lasciato non poche perplessità interpretative in tema di sospensione dei termini.

Successivamente, con il maxi decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (si veda allegato) sono state apportate alcune modifiche alle precedenti misure e ne sono state introdotte delle nuove che – nella misura che ci riguarda (cfr. art. 83) – si riportano in brevis:

- prolungamento del periodo cuscinetto dal 9 marzo al 15 aprile;

- rinvio d’ufficio delle udienze fissate nel predetto periodo in data successiva al 15 aprile;

- sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali: ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito al 16 aprile; quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto;

- sospensione dei termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita.

Dal punto di vista pratico, analizziamo alcuni casi che ci riguardano da vicino:

- Precetti: non sono considerati atti urgenti, pertanto non vengono presi in lavorazione dagli Uffici Unep. Per quelli già notificati continuano a decorrere i termini;

- Pignoramenti: se il precetto è in scadenza il pignoramento assume carattere d’urgenza, pertanto sarà preso in lavorazione dagli Uffici Unep che, per contrastare il diffondersi del contagio, provvederanno alla notifica esclusivamente a mezzo posta. Udienze rinviate post periodo di sospensione;

- Opposizioni a decreto/esecuzione/atti esecutivi e proc. d’urgenza ex art. 700 cpc: la data d’udienza effettiva originariamente prevista nel c.d. “periodo cuscinetto” sarà rinviata d’ufficio ed i termini legati alle predette udienze sono da ritenersi sospesi e riprenderanno a decorrere, a ritroso, una volta fissata l’udienza di rinvio;

- Decreti Ingiuntivi: non parrebbero indicati divieti di deposito in Tribunale. Potrebbero rilevarsi criticità per gli Uffici dei Giudici di Pace in considerazione del deposito cartaceo. La sospensione vive anche in relazione ai termini per l'emissione del provvedimento.

In conclusione, i dubbi interpretativi in relazione all'applicabilità di una sospensione trasversale dei termini parrebbero definitivamente chiariti, dovendosi ritenere quella del c.d. periodo cuscinetto una sospensione feriale alla stregua di quella estiva, salvo colpi di scena ai quali l’Esecutivo, purtroppo, ci ha abituati.

Luca Arminio


P.S. Per immediatezza di riferimento, si riporta, di seguito, uno stralcio dei punti dell’art. 83 di cui al recap summenzionato:

Art. 83 - Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020

1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020. 

2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

20. Per il periodo di cui al comma 1 sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti.

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