Rivalutazione delle partecipazioni
In forza della riapertura dei termini disposta dall’articolo 1, commi 1053 e 1054, Legge di Bilancio 2019, anche quest’anno sarà possibile rivalutare le partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati.
Ricordiamo che la rideterminazione dei valori può essere effettuata per le partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2019 e il pagamento dell’imposta sostitutiva (o della prima rata), nonché la redazione dell’apposita relazione giurata di stima, devono essere effettuati entro il 1° luglio 2019 (il 30 giugno è domenica).
Nello specifico, possono rideterminare il valore fiscale delle partecipazioni non quotate i soggetti per i quali il realizzo è suscettibile di generare “redditi diversi” ex articolo 67 Tuir, ossia:
- persone fisiche residenti, relativamente a partecipazioni detenute al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa;
- società semplici e soggetti alle stesse equiparati ai sensi dell’articolo 5 Tuir;
- enti non commerciali, relativamente a partecipazioni detenute al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa;
- soggetti non residenti, per le partecipazioni in società residenti, che non siano riferibili a stabili organizzazioni esistenti in Italia.
La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive da effettuare entro il 30 giugno 2019, per le partecipazioni possedute già alla data del 1° gennaio 2019.
Nel frequente caso in cui la stessa partecipazione sia già stata in precedenza oggetto di una precedente rivalutazione, anche ad opera del medesimo soggetto, è comunque consentito procedere con la nuova rivalutazione scomputando dall’imposta sostitutiva ora dovuta quella dal medesimo già versata in occasione di precedenti rideterminazioni del valore di carico della partecipazione, effettuate in forza di altre ed antecedenti finestre di applicazione della norma.
In alternativa allo scomputo, e quindi al calcolo dell’importo “differenziale”, il contribuente può invece presentare un’istanza di rimborso dell’imposta sostitutiva versata per la precedente rivalutazione delle stesse partecipazioni entro 48 mesi dalla data del versamento dell’intera imposta o della prima rata relativa alla precedente rivalutazione.