Rottamazione Ter
Il riferimento normativo per la "Rottamazione Ter" è l'Art.3 del Decreto Legge 119/2018.
Cosa è?
Comprende le partite affidate dal 1° Gennaio 2000 al 31 Dicembre 2017.
Per stabilire se si è in presenza di un carico rottamabile bisogna guardare alla data di trasmissione della cartella all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader).
La circolare 2 del 2017 dell’agenzia delle Entrate ha precisato che non rileva la data di presa in consegna della partita da parte dell’Ader, ma quella in cui il flusso del credito erariale è uscito dalla disponibilità dell’ente creditore. In particolare, considerato che le trasmissioni effettuate nella seconda metà di Dicembre 2017 si considerano prese in carico dall’Ader il 10 Gennaio 2018, potranno essere rottamati tutti gli affidamenti agli atti dell’agente della riscossione non oltre tale data.
Per conoscere la data di presa in carico e con essa indirettamente quella di trasmissione del flusso, occorre consultare gli estratti di ruolo che l’Ader mette a disposizione del debitore anche attraverso appositi canali informatici.
Soggetti ammessi
Persone fisiche e persone giuridiche.
Debiti interessati
Sono interessate tutte le entrate ad eccezione di:
- sanzioni di autorità penali;
- sanzioni diverse da quelle contributive e tributarie;
- sanzione per utilizzo irregolare o in “nero” di lavoratori dipendenti;
- sanzione per ritardato deposito di atti presso la CCIAA;
- multe stradali (intesa come sanzione amministrativa) à solo le somme aggiuntive (ad es.: interessi di mora) possono rientrare nella definizione agevolata;
- entrate comunali riscosse tramite ingiunzione di pagamento;
Con la rottamazione ter vengono azzerati sanzioni e interessi di mora. Restano dovuti la sorte capitale, gli interessi affidati all’agente della riscossione, gli aggi commisurati agli importi della definizione, i costi di notifica delle cartelle di pagamento e per eventuali procedure esecutive. Non sono deducibili dal costo della sanatoria nemmeno le somme versate a titolo di sanzioni, interessi di mora e interessi da dilazione.
Condizioni
Nessuna condizione particolare.
Importo da versare
In alternativa alla rata unica (31 Luglio 2019) si segue la rateazione seguente:
A cui si applicano interessi del 2% annuo dal 01/08/2019.
La liquidazione delle somme da pagare è effettuata dall’agente della riscossione, con comunicazione, in cui si indicano le rate dovute, inviata ai debitori entro il 30/06/2019.
La comunicazione può contenere il rigetto totale o parziale dell’istanza, ad esempio, qualora tutto o parte dei carichi inclusi sia stato affidato oltre il 31/12/2017 o anche se si tratta di debiti non definibili. In tale eventualità, la comunicazione di rigetto costituisce l’unico atto impugnabile avverso il quale il debitore che non condividesse la tesi dell’Ader dovrebbe proporre ricorso. In caso di partite tributarie, il ricorso dovrebbe essere proposto entro 60 giorni davanti alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio.
Il pagamento potrà avvenire:
- mediante domiciliazione in c/c;
- mediante bollettini precompilati;
- negli uffici dell’agente della riscossione.
Non è ammesso il pagamento tramite compensazione con i crediti d’imposta attraverso il modello F24.
Decadenza
Lo sconto si acquisisce definitivamente solo se si paga nei termini, entro il 30 Novembre 2023.
Si verifica in caso di mancato o tardivo (oltre 5 giorni) pagamento di una qualsiasi delle rate.
Se si decade dalla definizione agevolata, per effetto del mancato o insufficiente pagamento nei termini, non solo si ripristina il carico originario ma è fatto altresì divieto di rateizzare il debito residuo.
Scadenza
L’istanza (“Mod. DA-2018”) deve essere presentata entro il 30 Aprile 2019.
La presentazione può avvenire via PEC, allegando copia del documento di identità del debitore, oppure presso gli uffici dell’agente della riscossione.
Nell’istanza occorre indicare il numero di rate prescelto. In caso di mancata indicazione, si presume l’opzione per 18 rate, con facoltà di pagare tutto in unica soluzione, entro il 31/07/2019. E’ sempre possibile revocare, integrare o modificare l’istanza entro il termine perentorio del 30/04/2019.