Sconto in fattura o cessione credito?
L'introduzione dell'art. 121 del DL 34/2020, consente ai privati di ampliare la possibilità di godimento del credito fiscale del 50% emergente dalla spesa per lavori di ristrutturazione edilizia sulla propria abitazione. Infatti, oggi il privato potrà scegliere tra tre diverse possibili alternative:
a) l’ordinaria agevolazione, ovvero la possibilità di detrarre dalle sue imposte il 50% del corrispettivo in 10 uguali quote annuali;
b) pagare integralmente al proprio fornitore il corrispettivo dei lavori e quindi rivolgersi ad esempio ad un istituto bancario che liquiderà il suo credito fiscale equivalente al 50% del corrispettivo pagato e trattenendo gli interessi;
c) ottenere dal proprio fornitore, ad esempio dall’impresa che esegue i lavori, lo sconto in fattura pagando il 50% dei corrispettivi indicati in fattura.
Tralasciano la prima soluzione nota e consolidata negli anni, mi soffermo a verificare la convenienza economica rispetto alle due soluzioni alternative suindicate con le lettere b) e c).
Nel caso della soluzione b), il privato pagherà integralmente il proprio fornitore e quindi si rivolgerà ad esempio ad un istituto di credito cui cederà il credito fiscale, equivalente in questo caso al 50% del corrispettivo pagato all’impresa, al netto degli interessi calcolati ad un tasso accordato per la durata di 10 anni. Ad esempio nel caso di un corrispettivo di euro 50.000,00 (iva inclusa), il privato cederà il proprio credito fiscale equivalente ad euro 25.000,00 ottenendo, nel caso di una simulazione con il portale di Poste Italiane, euro 21.343,00.
Diversa è invece la soluzione c), nota come “sconto in fattura”. Dapprima consideriamo che il legislatore nel testo dell’art. 121 del DL 34/2020, non ha richiamato lo “sconto” di natura commerciale, per cui chi lo pratica vede ridotti i propri ricavi. Con lo sconto in fattura, di cui all’art. 121, non si realizza un minor ricavo per chi lo applica, ma è solo una modalità di pagamento del corrispettivo pattuito, effettuata con attribuzione al fornitore del credito di imposta corrispondente alla detrazione fiscale ottenuta sui lavori edili. In questo caso, è utile citare il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020 n. 283847, che al paragrafo 3.1 prevede che “l’importo dello sconto praticato non riduce l’imponibile su cui calcolare l’IVA e deve essere espressamente indicato nella fattura emessa”.
Tornando al precedente esempio, l’impresa che ha eseguito i lavori fatturerà euro 50.000,00, ricevendo dal privato un pagamento di euro 25.000,00, equivalente al 50% del corrispettivo pattuito, e procederà alla cessione del credito fiscale incassando, dopo la trattenuta per interessi, euro 21.343,00. E’ quindi evidente che l’impresa verrà incisa dal costo degli interessi che vorrà ribaltare sul privato (25.000,00 – 21.343,00 = 3.657,00). L’impresa indicherà l'importo dello sconto in fattura e volendo semplificare i conteggi, dovrebbe quindi aumentare la fattura per un corrispettivo complessivo di circa euro 4.350,00, dato dalla differenza per interessi di euro 3.657,00 oltre iva, oltre gli ulteriori interessi per la cessione di quest’ultimo maggiore importo.
L’effetto per l’impresa è che vorrà fatturare euro 54.350,00 iva inclusa, ottenendo dal privato il pagamento di euro 27.175,00 e dall’istituto di credito, cui cederà il credito, al netto degli interessi applicati, euro 23.200,00, vedendo quindi rimborsata anche la quota IVA sul maggiore imponibile.
Con tale fattispecie il privato otterrà con questa soluzione un risparmio poiché, nella prospettata soluzione b) sosterrà un maggiore costo per interessi per la cessione diretta del suo credito fiscale di euro 3.657,00, mentre nella prospettata soluzione c) sosterrà un costo di euro 2.175,00 con un beneficio quindi di euro 1.482,00.
Dottore commercialista Revisore Legale
3 annisicuramente la soluzione dello sconto fattura è meno conveniente nei bonus ordinari per l'appaltatore...puo pero chiedere al committente il.rimborso degli oneri bancari sostenuti