sei IN o sei OUT ?
Il Garante della Protezione dei dati personali in data 27 dicembre 2021 è intervenuto con proprio comunicato stampa[1] per informare sulle condizioni da rispettare[2] affinchè l’Agenzia delle Entrate e la Guadia di Finanza possano accedere alle informazioni aggiuntive contenute delle fatture elettroniche tranistate da SDI (il file xmlfattura) per i successivi 8 anni anche senza adesione espressa dal soggetto passivo di imposta al servizio di consultatazione offerto da AdE.
Nell’ottica di valutazione della proporzionalità del trattamento eseguito dall’Agenzia delle Entrate, il Garante ha scelto un campione rappresentativo del circa 1 miliardo di fatture emesse nei confronti di consumantori finali. Testualmente: “Dall’analisi è emerso che le fatture possono contenere dati estremamente delicati, riferibili a specifiche persone fisiche, come quelli giudiziari relativi a cause di risarcimento danni, oppure informazioni relative a servizi investigativi, dettagli sui beni acquistati (tra cui prodotti intimi), alimenti consumati, luoghi dove si è dormito e con chi, modalità di spostamento. Ma anche dati riferibili a minorenni, come quelli giudiziari relativi a cause di affidamento minori.”
Sicuri che l’Agenzia delle Entrate interverrà per far sì che le informazioni siano inibite, un’altra questione non di poco conto sono le possibili conseguenze di quanto riportato all’ultimo paragrafo del comunicato che testualmente recita: “Il Garante infine sta intervenendo presso le associazioni di categoria degli operatori economici – Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti compreso - per ricordare che non devono essere emesse fatture elettroniche al posto di altri documenti commerciali, come lo scontrino fiscale, se non nei casi previsti dalla legge o su richiesta del consumatore stesso.”
L’affermazione è di impatto operativo soprattutto per quegli operatori che nel tempo di avvio della fatturazione elettronica (e anche prima) hanno adottato soluzioni di emissione di fatture (anche semplificate[3]) nei confronti dei consumatori finali. Vero è che l’articolo 22 del DPR 633/72 afferma che l'emissione della fattura non e' obbligatoria, se non e' richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione…. (nei casi elencati) ma è anche vero che NON lo vieta.
A questo punto occorrerà dimostrare la volontà del consumatore di aver richiesto l’emissione della fattura elettronica.[4] Come? Beh, un precedente esiste (in condizione inversa) ovvero nel regolamento per la gestione dell’opposizione del paziente alla trasmissione della spesa al STS. In tal caso, così come riportato nelle FAQ del STS[5] l'art. 3 del D.Mef. 31 luglio 2015[6] precisa che il cittadino ha diritto di opporsi oralmente, quindi non si deve né si può chiedere di firmare dichiarazioni, comunicazioni o altro. Se il cittadino si oppone, l’erogatore deve annotare sia sulla propria copia, sia sull’originale della fattura da consegnare al cliente la frase: "Il paziente si oppone alla trasmissione al Sistema TS ai sensi dell’art. 3 del DM 31-7-2015".
Questione risolta? A me piace pensare di SI.
___________________________________________________________________
Consigliati da LinkedIn
[2] a seguito di parere espresso nei confronti di AdE sul trattamento deli dati delle Fatture Elelttroniche datato 22 dicembre 2021 - https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9732234
[3] Si ricorda che la fattura semplificata abbisogna del mero codice fiscale o p.IVA del consumatore e può essere emessa per importi fino a 400 euro
[4] Ricordo che anche se è vietato trasmettere attraverso SDI le fatture del mondo medicale nulla vieta di poterle solo generare per assecondare tutte quelle esigenze gestionali come la registrazione puntuale e in tempi rapidi, l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria ecc.
[6] ..omississ… l'assistito puo' manifestare l'opposizione di cui al comma 1:
a) in caso di scontrino parlante, non comunicando al soggetto che emette lo scontrino il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;
b) negli altri casi, chiedendo oralmente al medico o alla struttura sanitaria l'annotazione dell'opposizione sul documento fiscale.