Sentenza S.U. n. 28709 del 16.12.2020: Sulla cartella esattoriale notificata al socio senza previa escussione della società

Sentenza S.U. n. 28709 del 16.12.2020: Sulla cartella esattoriale notificata al socio senza previa escussione della società

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Sentenza S.U. n. 28709 del 16.12.2020: Sulla cartella esattoriale notificata al socio senza previa escussione della società: se il coobbligato beneficiato prova la sufficienza del patrimonio il ricorso andrà accolto.

"Il socio può impugnare la cartella notificatagli eccependo (tra l'altro) la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale. In tal caso, se si tratta di società semplice ( o irregolare) incombe sul socio l'onere di provare che il creditore possa soddisfarsi in tutto o in parte sul patrimonio sociale. Se si tratta, invece, di società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni, è l'amministrazione creditrice a dover provare l'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale ( a meno che non risulti aliunde dimostrata in modo certo l'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito, come, ad esempio, nel caso in cui la società sia cancellata). Ne consegue che, se l'amministrazione prova la totale incapienza patrimoniale il ricorso andrà respinto; se invece il coobbligato beneficiato prova la sufficienza del patrimonio, il ricorso andrà accolto. Se la prova della capienza è parziale il ricorso sarà accolto negli stessi limiti. Se nessuna prova si riesce a dare, l'applicazione della regola suppletiva posta dall'art. 2697 c.c. comporterà che il ricorso sarà accolto o respinto, a seconda che l'onere della prova gravi sul creditore, oppure sul coobbligato sussidiario." (Cass. S.U. n. 28709 del 16.12.2020)

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