Separazione e divorzio: chi paga le spese straordinarie per i figli?

Separazione e divorzio: chi paga le spese straordinarie per i figli?

La separazione ed il divorzio non modificano i doveri dei genitori nei confronti dei figli, compreso quello di mantenimento, sia per le spese ordinarie che quelle straordinarie.

Spesso si fa confusione, non ci si accorda sulla divisione delle spese straordinarie.

Cosa si intende per spese straordinarie?

Non c’è, a livello legislativo, un elenco che specifichi quali siano le spese straordinarie. In via generale si definiscono straordinarie quelle spese caratterizzare dalla imprevedibilità ed eccezionalità (ad esempio, un master universitario, un intervento chirurgico, un viaggio d’istruzione). 

Nell’assegno di mantenimento riconosciuto al genitore ma in favore dei figli, non vengono comprese le spese straordinarie, proprio per il loro carattere imprevedibile ed eccezionale.

Entrambi i genitori devono farvi fronte, a prescindere dal fatto che i figli siano collocati prevalentemente presso il padre o la madre. 

In generale, le spese straordinarie vengono poste a carico di ciascun genitore pro quota al 50%. Diverse ripartizioni possono essere stabilite con accordi tra i coniugi o direttamente dal Giudice, tenuto conto delle effettive possibilità economiche dei genitori.

I criteri per identificare le spese straordinarie

Anche se, come anticipato, la normativa vigente non offre un elenco tassativo e completo delle spese straordinarie, le pronunce giurisprudenziali sul punto sono piuttosto uniformi sui criteri attraverso i quali distinguere le spese ordinarie da quelle straordinarie. 

A questo, si aggiungano le linee guida adottate da diversi Tribunali italiani, tra cui quello di Milano, per la regolamentazione, la classificazione e le modalità di corresponsione delle spese straordinarie. 

In generale, vengono considerate spese ordinarie quelle destinate a soddisfare i bisogni e le normali esigenze di vita quotidiana dei figli, ricomprese nell’importo del contributo al loro mantenimento, ad esempio:

  • medicinali da banco; 
  • le visite mediche di controllo di routine; 
  • l’abbigliamento;
  • la retta per la mensa scolastica.

Sono invece straordinarie le spese necessarie a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli o comunque non ricorrenti, non quantificabili e determinabili in anticipo, ovvero di apprezzabile importo rispetto al tenore di vita della famiglia e alle capacità economiche dei genitori. 

All’interno di questa categoria vanno distinte le spese straordinarie 

necessarie e obbligatorie che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori e le spese non necessarie che, invece, lo richiedono.

Un elenco semplificativo può aiutare (Tratto dalle linee guida del Tribunale di Milano):

  • spese mediche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; d) tickets sanitari; e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista; f) farmaci prescritti dal medico curante / pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale; 
  • spese mediche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private; b) cure termali e fisioterapiche; c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente; d) farmaci omeopatici; 
  • spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici; b) libri di testo; c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica; d) dotazione informatica (pc / tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica; f) fondo cassa richiesto dalla scuola; g) gite scolastiche senza pernottamento; h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus / treno) dal luogo di residenza all’istituto scolastico; 
  • spese scolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati; b) gite scolastiche con pernottamento; c) corsi di recupero e lezioni private, d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all’estero, e) alloggio presso la sede universitaria; 
  • spese extrascolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); 
  • spese extrascolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue; b) corsi di musica e strumenti musicali; c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy scout); e) baby sitter; f) viaggi studio in Italia e all’estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori; g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.

Come ottenere il rimborso dell’anticipo

Il genitore che voglia ottenere il rimborso della quota parte delle spese a carico dell’altro deve farne richiesta scritta a quest’ultimo allegando una prova di acquisto. In mancanza di risposta la spesa si considera accettata; il rifiuto di pagare deve essere invece motivato per iscritto, entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta preventiva dell’altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro 20 giorni dalla richiesta; in difetto la richiesta si intende accettata. Il genitore che anticipa le spese dovrà inviare all’altro genitore la documentazione comprovante l’esborso entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi alla richiesta. 

Cosa accade se il genitore si rifiuta di effettuare il rimborso pro-quota?

Nel caso di omesso rimborso della quota di spese straordinarie occorre richiedere un decreto ingiuntivo.

Alcuni Tribunali, adottano un orientamento meno rigoroso consentendo di procedere all’esecuzione forzata senza prima aver ottenuto un decreto ingiuntivo, notificando al genitore inadempiente direttamente l’atto di precetto, ma sarà necessario allegarvi tutti i documenti giustificativi del credito relativo alle spese straordinarie sostenute per i figli.


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