S.R.L.: Revoca di amministratori
L’art. 2383, comma 3, c.c. (“Gli amministratori sono […..] revocabili dall'assemblea in qualunque tempo [….] salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.”) si applica in via analogica anche alle S.r.l.. Pertanto, un amministratore di S.r.l. può essere revocato anche in assenza di giusta causa e, in tal caso, sulla società graverà un onere risarcitorio.
La giusta causa può consistere non solo in fatti integranti un significativo inadempimento degli obblighi derivanti dall’incarico, ma anche in fatti che possano far venir meno il pactum fiduciae e influire negativamente sulla prosecuzione del rapporto.
È quanto stabilito dal Tribunale di Roma, 28 febbraio 2019, n. 4545.