Statuto del contribuente: ai posteri l’ardua sentenza …
Il passaggio dall’enunciazione dei principi alla pratica realizzazione dei medesimi rappresenta, da sempre, la fase più critica ogni qualvolta il tema è di natura fiscale. Solo il tempo, infatti, sarà giudice imparziale.
Il D.Lgs. 30.12.2023, n. 219, recante modifiche allo statuto dei diritti del contribuente (L. 27.07.2000, n. 212) è intervenuto significativamente sull’impianto normativo, modificandone alcuni articoli o aggiungendone. Si esaminano, di seguito, alcuni degli aspetti principali, rinviando a un successivo articolo ulteriori osservazioni. In particolare, il nuovo art. 6-bis è dedicato al principio del contraddittorio, con la previsione che, fatte salve specifiche e individuate eccezioni, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del citato articolo. Sono esclusi da tale obbligo – e quindi viene meno il diritto al contraddittorio – gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, individuati con decreto MEF, nonché i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
La norma prevede che deve essere comunicato al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto potenzialmente impositivo, assegnando un termine non inferiore a 60 per le eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Ulteriore regola è l’impossibilità di adottare (emettere) l’atto prima della scadenza del termine sopra citato. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l’adozione dell’atto conclusivo, ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di 120 giorni, tale ultimo termine è posticipato al 120° giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
Consigliati da LinkedIn
L’art. 1 D.Lgs. 219/2013 inserisce, con il c. 4, l’art. 7-bis, ai sensi del quale gli atti della riscossione che costituiscono il primo atto con il quale è comunicata una pretesa per tributi, interessi, sanzioni o accessori, indicano, per gli interessi, la tipologia, la norma tributaria di riferimento, il criterio di determinazione, l’imposta in relazione alla quale sono stati calcolati, la data di decorrenza e i tassi applicati in ragione del lasso di tempo preso in considerazione per la relativa quantificazione.
Aggiunge, altresì, il c. 2 dell’art. 7-ter , in tema di motivi di annullabilità e di infondatezza dell’atto, che i medesimi devono essere dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d’ufficio. Segue il nuovo art. 7-ter (Nullità degli atti dell'amministrazione finanziaria): si dispone che gli atti sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al D.Lgs. 219/2013, con l’ulteriore precisazione che i vizi di nullità possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, oltre a essere rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Ove sia dichiarato il vizio di nullità, si ha diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.
Si precisa, altresì (art. 7-quater – Irregolarità degli atti dell’amministrazione finanziaria), che la mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui all’art. 7, c. 2 non costituisce vizio di annullabilità. Si tratta, nello specifico, dell’omessa indicazione: a) dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento; b) dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame, anche nel merito, dell’atto in sede di autotutela; c) delle modalità, del termine, dell’organo giurisdizionale o dell’autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
Le novità del D.Lgs. 219/2023 sono in vigore dal 18.01.2024, salvo specifiche deroghe: dunque, in teoria, un ampliamento delle tutele e garanzie finora previste per i contribuenti. Dalla teoria alla pratica, però, il passaggio – così la storia insegna – è sempre stato assai complesso, se non irrealizzato. Non resta che confidare …