Statuto del contribuente: ai posteri l’ardua sentenza …

Statuto del contribuente: ai posteri l’ardua sentenza …


Il passaggio dall’enunciazione dei principi alla pratica realizzazione dei medesimi rappresenta, da sempre, la fase più critica ogni qualvolta il tema è di natura fiscale. Solo il tempo, infatti, sarà giudice imparziale.

 

Il D.Lgs. 30.12.2023, n. 219, recante modifiche allo statuto dei diritti del contribuente (L. 27.07.2000, n. 212) è intervenuto significativamente sull’impianto normativo, modificandone alcuni articoli o aggiungendone. Si esaminano, di seguito, alcuni degli aspetti principali, rinviando a un successivo articolo ulteriori osservazioni. In particolare, il nuovo art. 6-bis è dedicato al principio del contraddittorio, con la previsione che, fatte salve specifiche e individuate eccezioni, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del citato articolo. Sono esclusi da tale obbligo – e quindi viene meno il diritto al contraddittorio – gli atti automatizzati,  sostanzialmente  automatizzati, di pronta liquidazione e di  controllo  formale  delle  dichiarazioni, individuati con decreto MEF, nonché i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.

La norma prevede che deve essere comunicato al contribuente,  con  modalità  idonee  a  garantirne  la conoscibilità, lo schema di atto potenzialmente impositivo,  assegnando  un termine non inferiore a 60 per le eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre  copia degli atti del fascicolo. Ulteriore regola è l’impossibilità di adottare (emettere) l’atto prima della scadenza del termine sopra citato. Se la scadenza di  tale  termine è successiva a  quella  del  termine  di  decadenza  per  l’adozione dell’atto conclusivo, ovvero se fra la scadenza del termine  assegnato per  l'esercizio  del  contraddittorio  e  il  predetto  termine   di decadenza decorrono meno di 120 giorni, tale ultimo termine è posticipato al 120° giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

L’art. 1 D.Lgs. 219/2013 inserisce, con il c. 4, l’art. 7-bis, ai sensi del quale gli atti della riscossione che costituiscono il  primo  atto con il quale  è  comunicata  una  pretesa  per  tributi,  interessi, sanzioni o accessori, indicano, per gli interessi, la  tipologia,  la norma tributaria  di  riferimento,  il  criterio  di  determinazione, l’imposta in relazione alla quale sono stati calcolati,  la  data  di decorrenza e i tassi applicati in ragione del lasso di tempo preso in considerazione per la relativa quantificazione.

Aggiunge, altresì, il c. 2 dell’art. 7-ter , in tema di motivi di annullabilità  e  di  infondatezza  dell’atto, che i medesimi devono essere dedotti, a  pena  di  decadenza,  con  il  ricorso  introduttivo  del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado  e non sono rilevabili d’ufficio. Segue il nuovo art. 7-ter (Nullità degli atti dell'amministrazione  finanziaria): si dispone che gli atti sono nulli se  viziati per difetto  assoluto  di  attribuzione,  adottati  in  violazione  o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri  vizi  di  nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al D.Lgs. 219/2013, con l’ulteriore precisazione che i vizi di nullità  possono  essere eccepiti  in  sede  amministrativa  o  giudiziaria, oltre a essere rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Ove sia dichiarato il vizio di nullità, si ha diritto  alla ripetizione di  quanto  versato,  fatta  salva  la  prescrizione  del credito.

Si precisa, altresì (art.  7-quater – Irregolarità  degli   atti   dell’amministrazione finanziaria), che la mancata   o   erronea   indicazione   delle informazioni di cui all’art. 7, c. 2 non costituisce vizio di annullabilità. Si tratta, nello specifico, dell’omessa indicazione: a) dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento; b) dell’organo o dell’autorità    amministrativa  presso i quali è possibile  promuovere un riesame, anche nel merito, dell’atto in sede di autotutela; c) delle modalità, del termine, dell’organo giurisdizionale o dell’autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

Le novità del D.Lgs. 219/2023 sono in vigore dal 18.01.2024, salvo specifiche deroghe: dunque, in teoria, un ampliamento delle tutele e garanzie finora previste per i contribuenti. Dalla teoria alla pratica, però, il passaggio – così la storia insegna – è sempre stato assai complesso, se non irrealizzato. Non resta che confidare …

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