Super e iper ammortamento 2020
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Super e iper ammortamento 2020

Il disegno di legge di Bilancio 2020, approvato in via definitiva alla Camera, ha modificato le agevolazioni previste dall’iper ammortamento e dal super ammortamento introducendo interessanti novità.

La prima novità è l’introduzione del credito d’imposta (utilizzabile in 3 o 5 anni in base alla natura del bene acquistato) in luogo della maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti.

La seconda novità è che l'agevolazione è prevista anche per gli esercenti arti e professioni (nella misura del 6% come specificato di seguito).

La terza novità, per i beni immateriali, è l’eliminazione del vincolo di subordinazione all’acquisto di un bene materiale agevolabile.

Infine la produzione di una perizia tecnica da parte di un ingegnere o di un perito iscritti ai relativi albi professionali (o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato) diventa obbligatoria se il bene ha un costo superiore ai 300.000 euro (in luogo del vecchio limite di 500.000 euro). La perizia potrà essere redatta anche in forma “semplice” (e non più asseverata a giuramento).

I beni agevolabili sono quindi:

  • beni materiali strumentali nuovi (super ammortamento);
  • beni materiali strumentali nuovi elencati nell’allegato A annesso alla Legge di Bilancio 2017 (iper ammortamento beni materiali);
  • beni immateriali strumentali nuovi elencati nell’allegato B annesso alla Legge di Bilancio 2017 - utilizzate anche in modalità cloud computing (iper ammortamento beni immateriali).

Di seguito una tabella riepilogativa:

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La nuova legge prevede quindi il riconoscimento di un credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato a partire dal 01.01.2020 fino al 31.12.2020, termine esteso sino al 30.06.2021 a condizione che l’ordine risulti accettato dal fornitore e che sia stato versato un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

I soggetti che, al 31/12/2019, risultano aver già versato il 20% quale acconto sull’investimento dovranno usufruire della “vecchia” maggiorazione del 170% in base a quanto stabilito dalla L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019).

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