Tassi bancari e soglia di usura: giudici ancora in ordine sparso.

Tassi bancari e soglia di usura: giudici ancora in ordine sparso.

Tassi bancari e soglia di usura: giudici ancora in ordine sparso.

Sul tema dell'usura bancaria e dell'anatocismo regna ancora l'incertezza.

La proposta di delibera CICR che dovrebbe marcare il perimetro della questione a partire dal 2016 è ancora aperta fino al 23 ottobre 2015.

Nel frattempo, l'orientamento della giurisprudenza procede a macchia di leopardo, specialmente in merito ai criteri di calcolo per rilevare il superamento della soglia di usura.

Il superamento della soglia di usura rileva per due aspetti:

  • 1) la nullità degli interessi (art. 1815, comma 2 del c.c.: «Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.»)
  • 2) la configurabilità del reato di usura ai sensi dell'art. 644 c.p. (che prevede un'aggravante se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare)

In estrema sintesi, una parte dei giudici ritiene applicabile la formula riportata nelle istruzioni della Banca d'Italia destinate a banche e intermediari, con la quale vengono periodicamente rilevati i TEGM (tassi effettivi globali medi), mentre altri giudici ritengono che le istruzioni non siano applicabili al singolo caso, perché le stesse non sono vincolanti per il giudice (si rivolgono a banche e intermediari), non possono derogare alla legge (art. 644 codice penale in tema di usura) e non possono essere utilizzate per rilevare il costo di un singolo finanziamento.

In tema di usura e anatocismo, anche i criteri per la definizione del TEG (tasso effettivo globale) di un finanziamento considerato singolarmente sono un elemento in parte controverso: il tasso effettivo globale deriva, infatti, dal costo globale del finanziamento convertito in tasso annuo, e la definizione di "costo globale" (con la conseguente inclusione, oltre agli interessi, degli elementi accessori quali commissione di massimo scoperto, altre spese e commissioni collegabili direttamente al finanziamento, costi per polizze assicurative e/o fidejussioni, ecc.) impatta sul risultato.

E il risultato non è indifferente: la nullità degli interessi comporta la loro restituzione, e questo per molte aziende fa una enorme differenza, che a volte determina addirittura la loro possibilità di continuare l'attività imprenditoriale o meno.

In alcuni casi, se vi sono i presupposti per un'azione cautelare, l'azienda può anche chiedere un provvedimento urgente ante causam da parte del giudice, con il quale tenta di disinnescare il meccanismo usuraio, oppure si oppone a procedimenti monitori (decreti ingiuntivi) e/o esecutivi in corso attivati da parte della banca.

In tali casi, la predisposizione di una perizia che accerta il superamento della soglia di usura è fondamentale per un eventuale accoglimento da parte del giudice.

Il tema è abbastanza complesso, non dal punto tecnico, ma sotto il profilo giuridico, e per avere un primo quadro occorre esaminare disposizioni di diverse fonti che sono riportate qui di seguito:


Proposta di delibera CICR (aperta fino al 23/10/2015): https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2015/proposta-delibera-cicr/Proposta_delibera_CICR.pdf; qui di seguito un estratto:

DELIBERA

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si definisce: - “cliente”, qualsiasi soggetto che ha in essere un rapporto contrattuale con un intermediario. Non sono clienti le banche, le società finanziarie, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, le imprese di assicurazione, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, le società di gestione accentrata di strumenti finanziari, i fondi pensione, Poste Italiane s.p.a., la Cassa depositi e prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria. Non si considerano clienti nemmeno le società aventi natura finanziaria controllanti, controllate o sottoposte al comune controllo dei soggetti sopra indicati; - “intermediario”, le banche, gli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del TUB, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento.

Art. 2 - Scopo e ambito di applicazione

1. La presente delibera attua l’articolo 120, comma 2, del TUB e si applica alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito tra intermediari e clienti. 2. La produzione di interessi nelle operazioni di cui al comma 1 è regolata secondo le modalità e i criteri indicati negli articoli 3 e 4. 3. Per la produzione degli interessi moratori si applicano le disposizioni del codice civile. 4. L’imputazione dei pagamenti è regolata in conformità dell’articolo 1194 del codice civile.

Art. 3 - Regime degli interessi

1. Nelle operazioni indicate dall’articolo 2, comma 1, gli interessi maturati non possono produrre interessi.

Art. 4 - Rapporti regolati in conto corrente, conto di pagamento e finanziamenti a valere su carte di credito

1. Il presente articolo si applica ai rapporti regolati in conto corrente e in conto di pagamento nonché ai finanziamenti a valere su carte di credito. 2. Il contratto stabilisce la stessa periodicità, comunque non inferiore a un anno, nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti; per i contratti stipulati nel corso dell’anno, il conteggio è effettuato il 31 dicembre. 3. Gli interessi maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale. Il saldo periodico della sorte capitale produce interessi nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo. 4. Gli interessi, attivi e passivi, divengono esigibili decorso un termine di sessanta giorni dal ricevimento da parte del cliente dell’estratto conto inviato ai sensi dell’articolo 119 del TUB o delle comunicazioni previste ai sensi dell’articolo 126-quater, comma 1, lettera b), del TUB. Il contratto può prevedere termini diversi, se a favore del cliente. Decorso il termine di sessanta giorni, o quello superiore eventualmente stabilito, il cliente può autorizzare l’addebito degli interessi sul conto o sulla carta; in questo caso, la somma addebitata è considerata sorte capitale. 5. Il contratto può stabilire che, dal momento in cui gli interessi sono esigibili, i fondi accreditati sul conto dell’intermediario e destinati ad affluire sul conto del cliente sul quale è regolato il finanziamento siano impiegati per estinguere il debito da interessi. 6. In caso di chiusura definitiva del rapporto, il saldo relativo alla sorte capitale può produrre interessi, se contrattualmente stabilito; quanto dovuto a titolo di interessi non produce ulteriori interessi.

Art. 5 - Disposizioni finali 1. La presente delibera si applica agli interessi maturati a partire dal 1° gennaio 2016. 2. I contratti in corso sono adeguati con l'introduzione di clausole conformi all'articolo 120 del TUB e alla presente delibera, ai sensi degli articoli 118 e 126-sexies del TUB. L'adeguamento costituisce giustificato motivo ai sensi dell'articolo 118 del TUB. Per i contratti che non prevedono l'applicazione degli articoli 118 e 126-sexies del TUB, gli intermediari propongono al cliente l'adeguamento del contratto entro il 31 dicembre 2015. 3. Ai sensi dell’art. 127, comma 1, del TUB, le previsioni della presente delibera sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente.

 


DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

TITOLO VI - TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E DEI RAPPORTI CON I CLIENTI

Capo I - OPERAZIONI E SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

 

Art. 120 - Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi Il titolare del conto corrente ha la disponibilità economica delle somme relative agli assegni circolari o bancari versati sul suo conto, rispettivamente emessi da o tratti su una banca insediata in Italia, entro i quattro giorni lavorativi successivi al versamento. 1. Gli interessi sul versamento di assegni presso una banca sono conteggiati fino al giorno del prelevamento e con le seguenti valute: a) dal giorno in cui è effettuato il versamento, per gli assegni circolari emessi dalla stessa banca e per gli assegni bancari tratti sulla stessa banca presso la quale è effettuato il versamento; b) per gli assegni diversi da quelli di cui alla lettera a), dal giorno lavorativo successivo al versamento, se si tratta di assegni circolari emessi da una banca insediata in Italia, e dal terzo giorno lavorativo successivo al versamento, se si tratta di assegni bancari tratti su una banca insediata in Italia. 1-bis. Il CICR può stabilire termini inferiori a quelli previsti nei commi 1 e 1-bis in relazione all'evoluzione delle procedure telematiche disponibili per la gestione del servizio di incasso degli assegni. 2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale)). 3. Per gli strumenti di pagamento diversi dagli assegni circolari e bancari restano ferme le disposizioni sui tempi di esecuzione, data valuta e disponibilità di fondi previste dagli articoli da 19 a 23 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11

 


Codice Civile

Art. 1815 - Interessi Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'art. 1284. Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.


Codice Penale

Art. 644

Usura Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000. Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario. La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria. Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà: 1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare; 2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari; 3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno; 4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale; 5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione. Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni.

Art. 644-bis

Usura impropria L'articolo, aggiunto dall'art. 11-quinquies, comma secondo, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 1992, n. 356, sulla criminalità mafiosa è stato poi abrogato dall'art. 1, L. 7 marzo 1996, n. 108, in materia di usura. Lo stesso recitava: "Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 644, approfittando delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria di persona che svolge una attività imprenditoriale o professionale, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni. Alla stessa pena soggiace chi, fuori dei casi di concorso nel delitto previsto dal comma precedente, procura ad una persona che svolge una attività imprenditoriale o professionale e che versa in condizioni di difficoltà economica o finanziaria una somma di denaro o un'altra cosa mobile, facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario. Si applica la disposizione del terzo comma dell'articolo 644.

Art. 644-ter

Prescrizione del reato di usura La prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale.

 


LEGGE 7 marzo 1996, n. 108 - Disposizioni in materia di usura

testo disponibile al seguente link: http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-03-07;108


DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2000, n. 394 Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura

Art. 1 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento. 2. In considerazione dell'eccezionale caduta dei tassi di interesse verificatasi in Europa e in Italia nel biennio 1998-1999, avente carattere strutturale, il tasso degli interessi pattuito nei finanziamenti non agevolati, stipulati nella forma di mutui a tasso fisso rientranti nella categoria dei mutui, individuata con il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, è sostituito, salvo diversa pattuizione più favorevole per il debitore, dal tasso indicato al comma 3. Il tasso di sostituzione è altresì ridotto all'8 per cento con riferimento ai mutui ovvero a quote di mutuo di importo originario non superiore a 150 milioni di lire, o all'equivalente importo in valuta al cambio vigente al momento della stipulazione del contratto, accesi per l'acquisto o la costruzione di abitazioni, diverse da quelle rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per i quali spettano le detrazioni di cui alla lettera b) del comma 1 e al comma 1-ter dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. La sostituzione di cui al presente comma non ha efficacia novativa, non comporta spese a carico del mutuatario e si applica alle rate che scadono successivamente al 2 gennaio 2001. (2) 3. Il tasso di sostituzione è stabilito, per le rate con scadenza a decorrere dal 3 gennaio 2001, in misura non superiore al valore medio per il periodo gennaio 1986-ottobre 2000 dei rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ad un anno. (2) 4. Le disposizioni legislative in materia di limiti di tassi di interesse non si applicano ai finanziamenti ed ai prestiti, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, concessi o ricevuti in applicazione di leggi speciali in materia di debito pubblico di cui all'articolo 104 del trattato sull'Unione europea.

AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale, con sentenza 14-25 febbraio 2002, n. 29 (in G.U. 1a s.s. 06/03/2002, n. 10), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 del presente articolo nella parte in cui dispone che la sostituzione prevista nello stesso comma si applica alle rate che scadono successivamente al 2 gennaio 2001 anzichè a quelle che scadono dal giorno stesso dell'entrata in vigore del decreto-legge. Ha inoltre dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 3 del presente articolo limitatamente alle parole "per le rate con scadenza a decorrere dal 3 gennaio 2001".

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