Telefonate Commerciali? Non costituiscono reato di molestia!

Telefonate Commerciali? Non costituiscono reato di molestia!

Con tre sentenze gemelle del 1° agosto 2017 (nn. 38224, 48335 e 48226) la Cassazione si è pronunciata su un argomento particolarmente dibattuto: le telefonate per proporre beni o servizi.

Nel caso specifico un cliente di telefonia presentava denuncia-querela nei confronti dei legali rappresentanti di Telecom e di Vodafone relativamente ai reati di cui agli artt. 660 del codice penale (molestie) e 167 del D.Lgs. n. 196/2003 - codice della privacy - (trattamento illecito di dati).

Avverso il decreto di archiviazione del GIP del Tribunale di Teramo, l’utente presentava ricorso in Cassazione.

La Suprema Corte rileva, nelle tre sentenze, come il GIP avesse ritenuto manifestamente insussistente il reato di cui all’art. 660 c.p., “in mancanza dell’intento di nuocere al destinatario delle molestie”.

L’articolo, rammenta la Corte, “fa infatti riferimento al fine di <petulanza o biasimevole motivo<, che deve escludersi nel caso di specie, trattandosi di chiamate che, pur moleste, erano dettate da esigenze di pubblicità e promozione commerciale”.

Quanto al reato di cui all’art. 167 del D. Lgs. n, 196/2003, nella richiesta di archiviazione del P.M. (accolta dal GIP) si evidenzia con chiarezza, precisa la Corte, che “la circostanza che l’interessato avesse pubblicato il numero è idonea a superare l’opposizione da questo effettuata, inoltrando richiesta di registrazione della sua utenza telefonica nel Registro Pubblico delle Opposizioni istituito con provvedimento del Garante”.

Infatti, l’art. 168 punisce … il trattamento di dati personali in violazione dell’art. 130 al fine di trarre profitto o di recare danno”.  Tale disposizione prevede però che l’iscrizione nel Registro delle Opposizioni non impedisce i trattamenti dei dati acquisiti e trattati nel rispetto degli art. 23 e 24 (vedi art. 130, comma 3, lettera g). 

Detto art. 24 prevede, fra l’altro, “che il consenso al trattamento dei dati non è richiesto, quando il trattamento riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e modalità che le leggi, regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati …”.

Nel caso di specie “non vi è stata alcuna violazione dell’art. 130, sanzionabile ai sensi del successivo art. 167”.

La Cassazione ha, quindi, dichiarato inammissibili i ricorsi e condannato il ricorrente (e cliente) al pagamento delle spese processuali oltre alla somma di euro 2.000, per ciascun procedimento (quindi, complessivi euro 6.000), in favore della Cassa delle ammende.

(Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenze 30 marzo 2017 – 1 agosto 2017, nn. 38224, 38225 e 38226)

 

 

Vincenzo Carola

CEO InSupport srl & Consigliere NOS Rete di Impresa

7 anni

aldilà del registro delle opposizioni io un paio di minacce telefoniche me le sono beccate e considerato che alcuni di questi call-center sono gestiti nelle patrie galere non è che la cosa mi faccia molto piacere... Resta memorabile però una telefonata alle 18.00 di venerdì quando durante una riunione animata ed in attesa di una telefonata dall'estero squilla finalmente il mio cellulare aziendale ed al mio "hallo" una simpatica vocina mi propone tutto d'un fiato un piano tariffario nuovo... alla mia severa domanda "LEI DA DOVE HA PRESO IL MIO NUMERO?" (con voce fiera, in vivavoce...) la ragazza credo stressata il doppio di me un attimo prima di attaccarmi il telefono in faccia "DA UNA BUSTA DI PATATINE!!!". 😲🤣😂

Alberto BERARDI - Master

Team Leader | SCM Group

7 anni

Quindi il registro delle opposizioni serve a poco...

Per visualizzare o aggiungere un commento, accedi

Altri articoli di Stefano Comellini

Altre pagine consultate