Transizione 5.0: Il Nuovo Strumento per l'Innovazione e l'Efficienza Energetica nelle Imprese
Decreto 24 luglio 2024 del Ministro delle imprese e del Made in Italy

Transizione 5.0: Il Nuovo Strumento per l'Innovazione e l'Efficienza Energetica nelle Imprese

Il 24 luglio 2024, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo che regolamenta le modalità operative del Piano Transizione 5.0, parte integrante del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Questo decreto introduce importanti agevolazioni fiscali per le imprese che investono in innovazioni tecnologiche finalizzate alla riduzione dei consumi energetici e all'incremento della sostenibilità industriale.

  • Oggetto e Finalità: Il decreto, emanato ai sensi dell'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, mira a incentivare gli investimenti delle imprese in tecnologie innovative che portino a una significativa riduzione dei consumi energetici. Gli investimenti possono riguardare beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa e inclusi negli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, purché strettamente correlati agli obiettivi di sostenibilità energetica.
  • Beneficiari: La misura è accessibile a tutte le imprese residenti nel territorio italiano, indipendentemente dalla loro dimensione, forma giuridica o settore di appartenenza. Tuttavia, sono escluse dal beneficio le imprese che si trovano in stato di liquidazione volontaria, fallimento, o altre procedure concorsuali, nonché quelle soggette a sanzioni interdittive o che non rispettano le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e gli obblighi contributivi verso i lavoratori.


Dettagli della Misura:

Progetti di Innovazione (Articolo 4): Il decreto specifica che sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025. Questi progetti devono includere investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa e inclusi negli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, finalizzati a una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva di almeno il 3%, oppure dei processi produttivi di almeno il 5%. Sono inoltre agevolabili gli investimenti in autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, nonché le attività di formazione finalizzate all'acquisizione di competenze nelle tecnologie digitali ed energetiche rilevanti per la transizione.

Il progetto di innovazione si considera avviato dalla data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare i beni oggetto di investimento e si considera completato alla data dell’ultimo investimento, che può includere l’acquisizione di beni materiali o immateriali, o il completamento delle attività di formazione. Gli investimenti possono riguardare una o più strutture produttive appartenenti allo stesso soggetto beneficiario, con un limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro annui.

Beni Immateriali (Articolo 6): Sono inclusi tra i beni immateriali agevolabili i software relativi alla gestione d'impresa, purché acquistati nell'ambito dello stesso progetto di innovazione che comprende investimenti in sistemi, piattaforme o applicazioni per l'intelligenza degli impianti. Questi strumenti devono garantire il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, oppure introdurre meccanismi di efficienza energetica tramite la raccolta e l'elaborazione di dati, anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding). Questi software devono essere strettamente legati agli investimenti in tecnologie avanzate che permettono l'ottimizzazione dell'efficienza energetica all'interno delle strutture produttive.

Beni Materiali per l'Autoproduzione di Energia da Fonti Rinnovabili (Articolo 7): Il decreto prevede agevolazioni per gli investimenti in beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo. Questi beni devono essere localizzati sulle stesse particelle catastali della struttura produttiva o su particelle differenti, purché siano connessi alla rete elettrica tramite punti di prelievo esistenti riconducibili alla stessa struttura. Sono agevolabili le spese per i gruppi di generazione dell'energia elettrica, i trasformatori, i misuratori di energia, gli impianti per la produzione di energia termica utilizzata come calore di processo, i servizi ausiliari di impianto e gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Il dimensionamento degli impianti deve essere commisurato al fabbisogno energetico della struttura produttiva, non superando il 105% del fabbisogno annuo medio registrato.

Attività di Formazione (Articolo 8): Sono agevolabili le spese per attività di formazione del personale, erogate da soggetti esterni all'impresa, con riferimento a percorsi di durata non inferiore a 12 ore. Queste attività di formazione possono essere svolte anche in modalità a distanza e devono prevedere un esame finale con attestazione del risultato conseguito. L'obiettivo è quello di sviluppare competenze specifiche nelle tecnologie digitali ed energetiche, essenziali per supportare la transizione e l'innovazione all'interno delle imprese.


Modalità di Accesso e Tempistiche:

  • Comunicazione Preventiva: Per accedere al credito d’imposta, le imprese devono trasmettere una comunicazione preventiva al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) entro cinque giorni dalla conclusione dell’investimento. Tale comunicazione deve dettagliare gli interventi realizzati, i costi sostenuti e il risparmio energetico atteso.
  • Utilizzo del Credito: Il credito d’imposta riconosciuto deve essere utilizzato in compensazione tramite F24, a partire dall'anno successivo alla realizzazione dell’investimento, e comunque entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla data di completamento dell’investimento.


Determinazione del Credito

Il credito d'imposta è determinato sulla base delle spese agevolabili per gli investimenti e della riduzione dei consumi energetici conseguita. Di seguito una tabella riassuntiva:

Determinazione del Credito


Cumulabilità e Decadenza:

  • Cumulabilità: Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche, a condizione che il cumulo non comporti il superamento del 100% del costo ammissibile. Tuttavia, non è cumulabile con altre misure che prevedono crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi o nelle zone economiche speciali.
  • Cause di Decadenza: Le imprese possono decadere dal beneficio in caso di cessione dei beni oggetto di agevolazione entro cinque anni dall’acquisto, se non viene mantenuto il risparmio energetico dichiarato o se non si rispettano gli obblighi stabiliti nella comunicazione preventiva.


Il Piano di Transizione 5.0 è uno strumento in grado di agevolare sia la transizione energetica che il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità imposti dall’Unione Europea.

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