Trattamento fiscale del premio erogato dall’Università agli studenti più meritevoli a seguito del conseguimento di un Master
Le somme erogate dall’Università a titolo di premio, riconducibili ai redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lett. d) del Tuir, sono soggette alla ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 25%. I premi in parola, attribuiti al termine del master agli studenti con le valutazioni più alte, non sono assimilabili ai redditi di lavoro dipendente e non sono finalizzati alla frequenza del corso. Come detto, perseguono l’intento di premiare e valorizzare i percorsi più meritevoli.
A disporlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 184/2024 all’istanza di interpello formulata da una studentessa risultata vincitrice di un premio in denaro disposto dall’Università per coloro che avrebbero conseguito il titolo di Master con risultati particolarmente brillanti.
Come disposto dall’avviso di selezione il premio è stato assoggettato ad una ritenuta alla fonte a titolo di Irpef del 25% in base all’articolo 30 del Dpr n. 600/1973.
Il soggetto istante chiede chiarimenti in merito al regime fiscale applicabile al premio conseguito. Ritiene che l’importo in parola non sia riconducibile né all’articolo 50, lett. c) del Tuir né ad altre categorie reddituali individuabili dall’articolo 6 del Tuir.
Data l’irrilevanza del premio ai fini Irpef la contribuente sostiene di poter recuperare la ritenuta a titolo di imposta applicata dall’Università e dalla stessa versata all’Erario per suo conto.
L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, è di parere diverso e lo giustifica richiamando la normativa. Occorre stabilire se il premio è assimilabile al reddito di lavoro dipendente o se invece debba essere considerato reddito diverso ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lett. d) del Tuir.
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L’articolo 50, comma 1, lett. c) del Tuir qualifica come redditi assimilati a quello di lavoro dipendente ‘le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante’. Utile a chiarire quanto espresso è la circolare 23 dicembre 1997 n. 326 secondo la quale per borsa di studio si intendono le erogazioni a favore di soggetti, anche non studenti, per sostenere le attività di studio o di ricerca.
Ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lett. d) del Tuir, invece, costituiscono redditi diversi ‘le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali’. Tali redditi costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione (art. 69 TUIR).
Sempre in tema di redditi diversi l’articolo 30 del Dpr n. 600/1973 disciplina l’applicazione delle ritenute sui premi e sulle vincite. Dispone che: ‘le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d’imposta dal sostituto d’imposta al medesimo soggetto non supera l’importo di lire 50.000; se il detto valore è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente’. Il secondo comma dello stesso articolo 30 stabilisce anche le aliquote applicabili ai diversi tipi di premi.
Alla luce dell’excursus normativo l’Amministrazione finanziaria precisa che i premi come quelli riconosciuti al termine del Master di II livello devono essere assoggettati alla ritenuta del 25% stabilita in via residuale dal secondo comma dell’articolo 30 quali redditi diversi.
Nel caso prospettato i premi sono stati attribuiti agli allievi iscritti al Master e che al termine dello stesso e delle prove finali abbiano ottenuto le valutazioni più alte. Si precisa che il riconoscimento in denaro non è legato alla frequenza del corso ma al conseguimento di risultati particolarmente meritevoli. L’intento è quello di premiare e valorizzare al termine del percorso formativo gli studenti più bravi.
Non essendo stati elargiti al fine di sostenere un’attività di studio o di formazione gli stessi premi non ricadono nell’ambito di applicazione dell’articolo 50, comma 1, lett. c) del Tuir e, dunque, non producono redditi assimilati a quello di lavoro dipendente. Sono, invece, riconducibili ai redditi diversi disciplinati dall’articolo 67, comma 1, lett. d) del Tuir, in quanto attribuiti in riconoscimento di particolari ‘meriti artistici, scientifici o sociali’, trattandosi di elargizioni assegnate per premiare e valorizzare gli studenti più meritevoli.