Tre aspetti da considerare prima di installare un sistema di videosorveglianza
L’utilizzo di telecamere per ragioni di sicurezza è oggi sempre più diffuso.
Privati decidono di installare telecamere all’interno delle loro abitazioni o sulle porte di ingresso, esercizi commerciali ed imprese decidono di avvalersi di sistemi di videosorveglianza per controllare gli accessi e garantire la sicurezza all’interno dei locali dove si svolge l’attività commerciale e lavorativa.
Ma cosa occorre sapere prima di procedere?
Tre gli aspetti da considerare prima di installare un sistema di videosorveglianza.
Primo aspetto:
La finalità di sicurezza impone l’utilizzo di telecamere che permettono di riprendere e/o registrare immagini con cui è possibile identificare coloro che transitano nell’area videosorvegliata e pertanto occorre osservare gli adempimenti prescritti dalla normativa privacy (D. Lgs. 196/2003 – noto anche come codice privacy – e Provvedimento generale del Garante Privacy in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010) e precisamente:
- Scegliere le modalità di ripresa delle telecamere e il loro posizionamento, in modo che la ripresa sia limitata alle sole aree di pertinenza ed effettuata per le sole finalità di sicurezza perseguite;
- Indicare che l’area è videosorvegliata attraverso apposito cartello (il cui modello è allegato al citato Provvedimento del 2010) da collocare prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze, e da rendere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
- Gestire un’informativa completa, contenente tutte gli elementi di cui all’art. 13 del codice privacy, che potrà essere fornita anche oralmente;
- Proteggere i dati raccolti mediante i sistemi di videosorveglianza con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini (artt. 31 e ss. del Codice);
- Individuare le persone che possono accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, utilizzare gli impianti e visionare le immagini e conferire loro apposita nomina a responsabile o ad incaricato (ai sensi degli artt. 29 e 30 del codice privacy);
- Nei casi in cui sia stato scelto un sistema che preveda la registrazione delle immagini, limitare la loro conservazione a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria; per peculiari esigenze tecniche o per la particolare rischiosità dell’attività svolta dal titolare del trattamento può ritenersi ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati che non può però superare la settimana.
- Sottoporre a verifica preliminare del Garante Privacy l’eventuale decisione di conservare i dati oltre il termine massimo di 7 giorni definito nel Provvedimento del 2010;
- Presentare apposita istanza di verifica preliminare al Garante nel caso in cui si scelgano sistemi di videosorveglianza che possono comportare rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità degli interessati – così, ad esempio, nel caso dei sistemi c.d. intelligenti (che non si limitano a riprendere e registrare le immagini, ma sono in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente registrarli) e dei sistemi di raccolta delle immagini associate a dati biometrici (per cui si rende peraltro necessario effettuare anche la notificazione al Garante, ai sensi dell’art. 37 del codice privacy).
Una precisazione in ordine a tale primo aspetto: in base a quanto previsto dall’art. 5 del codice privacy, la disciplina in materia di privacy non trova applicazione nel caso in cui il trattamento di dati sia effettuato da privati per fini esclusivamente personali, purché i dati non siano diffusi (si pensi a webcam che consentano la trasmissione delle immagini online) o comunicati sistematicamente. Quindi, se un privato utilizza un sistema di videosorveglianza all’interno della propria abitazione e non diffonde o comunica sistematicamente le immagini acquisite, non sarà tenuto ad osservare gli obblighi imposti dalla normativa privacy, ad eccezione del profilo della sicurezza.
Secondo aspetto:
Nel caso in cui, per le citate ragioni di sicurezza, si intendono installare sistemi di videosorveglianza nei luoghi di lavoro e, più precisamente, si voglia procedere all’installazione delle telecamere in aree in cui si rende possibile il passaggio dei lavoratori (parcheggi, accessi, ingressi …), si deve far precedere l’installazione da accordo con le rappresentanze sindacali o, nel caso in cui non siano presenti, presentare apposita istanza alla DTL competente. Solo se si rispettano poi gli obblighi informativi previsti dal comma 3 del “nuovo” art. 4 dello Statuto dei Lavoratori e quanto prescritto dalla normativa privacy, le immagini acquisite per le finalità di sicurezza perseguite, potranno essere utilizzati per “tutti i fini connessi al rapporto di lavoro”.
Terzo aspetto:
Occorre affidare l’attività di installazione del sistema di videosorveglianza ad impresa abilitata
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