Uccisione e maltrattamento di animali: una risposta sanzionatoria non al passo con i tempi
“Egregio Avv. Testa, sono una lettrice che segue con interesse la sua rubrica ed avrei un quesito da sottoporle. Io e la mia famiglia abbiamo una piccola fattoria nelle Langhe. Abbiamo tanti amici animali, tra i quali pony, asinelli, maialini tibetani e oche. Domenica scorsa, mentre passeggiavo nel terreno di nostra proprietà mi accorgevo della mancanza di Penelope, la nostra pony, sorella di Baldo, membro della famiglia di equini ospiti della nostra cascina. Dopo alcune ricerche, purtroppo trovavo Penelope stesa a terra esanime; era stata vittima di un colpo da arma da fuoco, presumibilmente inferto da un cacciatore della zona mentre noi eravamo fuori casa. Io e la mia famiglia siamo disperati e al dolore oggi si aggiunge la rabbia, perché da internet ho appreso che per la legge italiana gli animali sono considerati delle semplici “cose”. Come posso fare per dare a Penelope la giustizia che merita?”
Cara lettrice, il quesito che mi ha sottoposto mi addolora profondamente: come lei sono un amante degli animali, tanto da considerarli componenti della famiglia e, oserei dire, migliori degli esseri umani in molteplici occasioni.
Mi rincresce affermare che il legislatore italiano abbia inspiegabilmente un approccio non empatico a questo genere di crimini.
Il tema del maltrattamento contro gli animali è connaturato da un’intima delicatezza che deriva dal comune sentire dell’uomo: viviamo un'epoca che attraversa decenni molto diversi -politicamente e socialmente- portando con sé trasformazioni che hanno modificato, talvolta in meglio, troppo spesso in peggio, il nostro rapporto con animali e ambiente. Per alcuni versi aumentando empatia e compassione nei confronti degli animali non umani, per altri esasperando l’emotività di un rapporto, causando altrettanti seppur differenti danni. In altri ancora legittimando sofferenze inaccettabili, come negli allevamenti intensivi.
Detto questo, il suo intimo desiderio di “dare giustizia” a Penelope è sacrosanto, ma per rispondere immediatamente alla sua domanda: ebbene sì, gli animali per l’ordinamento italiano rientrano nella categoria dei beni mobili (più comunemente dette “cose”).
V’è da dire che il legislatore, a più riprese, ha tentato di soddisfare quell’esigenza di sensibilizzazione manifestata dall’opinione pubblica ma la strada per raggiungere quell'auspicato risultato è ancora lunga ed in salita.
Dal punto di vista squisitamente normativo, ritengo che una carrellata di norme sul tema possa essere utile a comprendere quali siano le evidenti lacune di cui soffre la disciplina.
Il codice penale non punisce in modo esclusivo l’uccisione ma anche il maltrattamento degli animali, perpetrato sotto ogni forma.
La giurisprudenza, ad esempio, ha ritenuto perseguibile penalmente anche il proprietario di un animale che lo costringa a vivere in un ambiente non adatto, perché molto angusto oppure sporco.
L’articolo 544 bis del codice penale, rubricato “uccisione di animali” recita:
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni.
L’articolo 544 ter del codice penale, rubricato “maltrattamento di animali”, stabilisce:
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale.
Sono delitti che si possono perseguire in ambito penale, anche l’attività di organizzazione o promozione di spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o sofferenze per gli animali.
Riassumendo, si assiste ad una tutela crescente che copre un’area molto vasta che va dal maltrattamento all’uccisione dell’animale.
Senza dilungarsi inutilmente a fornire spiegazioni sulle fattispecie citate, il mio intento è quello di tentare un approccio critico che consenta, in primo luogo, di rispondere alla sua domanda e di suscitare il dubbio in chi legge, in merito alla correttezza etica di distinguere l’uccisione di un animale da quella di un essere umano, specie quando il “proprietario” riesca a tessere un rapporto tanto intimo da risultare più forte di relazioni (a volte banali, mi si conceda di dirlo) intercorse fra persone.
La prima circostanza che salta all’occhio è che, né il maltrattamento, né l’uccisione sono puniti con misure precautelari come l'arresto in flagranza.
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Verrebbe legittimamente da chiedersi perché! Se la natura di “cose” dei nostri animali è ben nota al nostro legislatore, non si comprendere la “ratio” di una scelta legislativa che non preveda come pena l’arresto in flagranza.
Una persona che uccide un animale non viene arrestata perché tale delitto viene punito con la pena massima di due anni, molto inferiore ai cinque anni, di pena minima, stabiliti dalla legge perché si possa procedere all’arresto obbligatorio in flagranza, e inferiore anche ai tre anni di pena massima prevista per l’arresto facoltativo.
Chiunque di noi abbia un animale e lo perda per cause dipendenti da fatti crudeli (dolo) o incauti (colpa) di terzi, deve fare i conti con il fatto che, qualora decidesse di sporgere denuncia per omicidio doloso o colposo, verrebbe deriso e additato come pazzo.
Ed invero, l’art. 575 cp, che regolamenta il delitto di omicidio, recita “Chiunque cagiona la morte di un uomo …”. Molte parole, in passato, sono state spese, per valutare se la norma intendesse velatamente introdurre addirittura una distinzione fra uomo e donna, quesito a cui, ad onor del vero, è sempre stata data risposta negativa; ma troppe volte il giurista rischia di perdersi in chiacchiere.
La lettura della norma, tuttavia, consente di comprendere le ragioni (discutibili) dell’approccio cauto e fors'anche timido del legislatore di fronte al problema di garantire tutela a ciò che viene definito un “bene mobile”.
Rattrista la durezza dell’approccio.
Detto altrimenti, la sensibilizzazione dovrebbe avvenire a valle e dovrebbe toccare la distinzione che il codice civile fa dei beni. Parliamo di un codice antico che, seppur modificato ed integrato, lascia sguarnita di tutela adeguata il proprietario di un animale vittima di uccisione.
Solo un anno fa, un famoso sportivo, Andrea Lo Cicero, è stato vittima di un lutto che potremmo, senza timore, definire “familiare”. L’ex rugbista della Nazionale Italiana è proprietario di una speciale fattoria nella quale gli animali assumono anche un importante ruolo nella riabilitazione dei bambini e, in tale occasione, a pagarne il caro prezzo, è stata la sua adorata asinella Zaira che veniva colpita mortalmente da una fucilata di un cacciatore ultra settantenne.
Il famoso atleta, con un clamoroso gesto di disapprovazione nei confronti dell’esigua tutela apprestata dall’ordinamento in casi del genere, ha sporto denuncia per omicidio di quella che lui stesso definisce “una figlia”, urlando al mondo l’assurdità della distinzione che la Legge italiana fa tra persone ed animali.
Speriamo che questa provocazione possa finalmente indurre il nostro legislatore a rimeditare l'adeguatezza delle pene previste per delitti così riprovevoli.
Non dimentichiamo poi che sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2022 è stata pubblicata la Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, recante "Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente".
In estrema sintesi, per quel che qui ci interessa, viene aggiunto un nuovo comma all'art. 9 della nostra Costituzione: con tale modifica, “la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni” viene inserita tra i principi fondamentali dalla Carta costituzionale. Inoltre, si rinvia al legislatore per stabilire i modi e le forme di tutela degli animali.
Per la prima volta, quindi, viene introdotto nella Costituzione il riferimento agli animali.
Si tratta di una novità degna di nota che segue l’orientamento della normativa europea; infatti, l’art. 13 del Trattato sul Funzionamento dell’UE precisa che: «[…] l'Unione e gli Stati Membri devono, poiché gli animali sono esseri senzienti, porre attenzione totale alle necessità degli animali...». L’importanza di questa norma consiste nel riconoscere dignità agli animali che non vengono più considerati alla stregua di cose.
Il lungo percorso però è solo all'inizio e in attesa che il legislatore attui in concreto queste linee guida nell'interesse dei nostri amici animali, il mio consiglio è di informare le Forze dell’Ordine dell’accaduto e di sporgere immediatamente denuncia chiedendo giustizia e affidandosi purtroppo ai pochi rimedi attualmente ancora a nostra disposizione.
Molte sono le associazioni che Italia combattono per i diritti degli animali e queste meravigliose creature hanno bisogno di persone come lei, desiderose di dargli la giustizia che meritano.
Avv. Filippo Testa
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Pubblico Ufficiale-Giudiziario C.T.U. Tribunale di CN n7/15 Sez.Civ./Pen.✔️Albo C.C.I.A.A. CN610/11✔️Albo Nazionale Ministero della Giustizia ✔️Collegio Periti 1048/21 ✔️Esperto forense anticontraffazione✔️LVMH certified
2 anniGrazie del suo esaustivo contributo, sono particolarmente legata all’ambito di cui lei ha trattato con grande perizia ogni singola casistica.Tout court comincerò a considerare l’Italia un paese civile, solo dopo che gli animali da affezione saranno trattati come meritano di esserlo, d’altronde chi maltratta un animale indifeso, potrebbe potenzialmente farlo con qualsiasi essere vivente, ergo merita la peggiore pena come qualsiasi infamità dovrebbe, se il famoso “diritto” rispettasse con equilibrio la regola bilanciata del “dovere”.