Ulteriore focus sulla Legge 215/2021

Ulteriore focus sulla Legge 215/2021

Con la L. 215/2021 il legislatore ha deciso di rafforzare ulteriormente le misure già contenute nel Decreto Legge 146/2021, intervenendo contro le aziende che non rispettino e/o non facciano rispettare la normativa contenuta nel D. Lgs 81/2008

Tra gli aspetti oggetto di revisione del Decreto Fisco-Lavoro, rientrano in primo luogo i provvedimenti che contrastano il lavoro irregolare.

In particolare l’art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008 così come riformulato, al fine di ridurre gli infortuni sul lavoro, ha previsto un rilevante aggravamento delle sanzioni per le violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevedendo l’irrogazione del provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa ogni qualvolta siano rilevate le violazioni previste nell’Allegato I della Legge 215/2021.

Nel dettaglio, l’Ispettorato nazionale del lavoro adotterà necessariamente – senza alcuna discrezionalità un provvedimento di sospensione, quando riscontrerà che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratore autonomo occasionale in assenza delle condizioni richieste dalla normativa.

Inoltre il provvedimento di sospensione si applicherà, a prescindere dal settore di intervento, ogni qual volta si verifichi una grave violazione in materia di salute e sicurezza dii cui all’ Allegato I che elenca tassativamente le gravi violazioni da cui scaturisce il provvedimento degli organi ispettivi (INL e ASL), compreso il rischio d’amianto, che era stato eliminato dal D.L. n. 146/2021. Pertanto torna confermata la gravità della mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto, accanto agli altri inadempimenti già elencati nell’Allegato, così come illustrati dall’INL nella circolare n. 4/2021.

L’art. 13 inoltre, così come modificato dalla legge 215/2021, ha attribuito le competenze in tema di vigilanza in materia di salute e sicurezza anche all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) equiparandole a quella finora spettante al sistema delle Regioni con le ASL. Il legislatore, in sostanza, ha previsto che la vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sia svolta in ugual modo sia dall’Azienda sanitaria locale competente per territorio che dall’Ispettorato nazionale del lavoro mediante le sue sedi territoriali.

I casi di gravi violazioni sulla sicurezza sul lavoro elencati nel nuovo Allegato I, che fanno scattare la sospensione sono:

·        Mancata elaborazione del DVR

·        Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione

·        Mancata formazione ed addestramento

·        Mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione

·        Mancata elaborazione del POS

·        Mancata fornitura dei DPI contro le cadute dall’alto

·        Mancanza di protezione contro il vuoto

·        Mancata applicazione delle armature di sostegno

·        Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai rischi elettrici

·        Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai rischi

·        Mancanza di protezione contro contatti diretti ed indiretti

·        Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza segnalazione o controllo

·        Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto.

Per tutto il  periodo  di  sospensione  è  fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e  con  le stazioni appaltanti, come definite dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punibile con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

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