Ulteriori tredici settimane di cassa Covid

Ulteriori tredici settimane di cassa Covid

Per fronteggiare le conseguenze occupazionali della pandemia, il decreto legge 146 del 21 ottobre 2021 estende la cassa integrazione Covid, vale a dire lo strumento più snello utilizzato per fronteggiare la crisi legata all’emergenza epidemiologica che, per il settore industriale, è generalmente cessata il 30 giugno scorso. A beneficiarne sono i datori di lavoro che operano in settori non industriali e che sono tutelati dal Fondo di integrazione salariale (Fis), dai fondi di solidarietà bilaterali e dalla Cigd. L’ammissione alla proroga del sostegno si può ottenere sempreché le aziende sospendano o riducano l’attività lavorativa a causa del Covid-19. I datori di lavoro sopra indicati potranno contare su un ulteriore periodo di trattamenti, riguardanti l’arco temporale che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021, per un massimo di 13 settimane. L’accesso è soggetto a una condizione: gli interessati devono essere stati autorizzati a fruire di tutte le precedenti 28 settimane previste dal decreto Sostegni (Dl 41/2021). Su questo specifico punto vale la pena fare una precisazione, più di forma che di sostanza. Le 28 settimane, decorrenti dal 1° aprile 2021 (ma che in alcuni casi potevano iniziare dal 26 marzo), vanno oltre il 30 settembre e, conseguentemente, le nuove richieste interesseranno un periodo più ristretto. Puntualizziamo, tuttavia, che la copertura dell’ammortizzatore sociale copre, comunque, l’intero anno 2021. Gli altri datori di lavoro beneficiari dell’ulteriore aiuto sono le aziende tessili, di confezione di articoli di abbigliamento, in pelle e pelliccia e di fabbricazione di articoli in pelle e simili. Per queste imprese si prevede un’aggiuntiva tranche massima di nove settimane di Cigo Covid per l’ultimo trimestre 2021. Per tutte le misure prorogate si confermano: l’esonero dal contributo addizionale; il blocco dei licenziamenti per la durata del trattamento richiesto; i termini di inoltro delle relative istanze.

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