VENDITA FORZATA: alle Sezioni Unite la parola in ordine alla tempistica di esecuzione dell’ordine di cancellazione dei gravami ?
Con l’ordinanza interlocutoria n. 3096 pubblicata in data 10 febbraio 2020 la Prima Sezione Civile della Corte di cassazione ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente affinché valuti l’assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione di massima di particolare importanza: «Se, nel procedimento di espropriazione e vendita forzata immobiliare, il decreto di trasferimento del bene, recante l’ordine di cancellazione dei gravami (pignoramenti, ipoteche, privilegi, sequestri conservativi) determini, in forza dell’art. 2878, n. 7), c.c., l’estinzione dei medesimi vincoli, dei quali il Conservatore dei registri immobiliari (oggi Ufficio provinciale del territorio - Servizio di pubblicità immobiliare, istituito presso l’Agenzia delle Entrate) è tenuto ad eseguire la cancellazione, indipendentemente dal decorso dei termini per la proponibilità di opposizioni all’esecuzione a norma dell’art. 617 cod. proc. civ.».
Dottore commercialista Revisore Legale
4 anniMolto interessante