Template:FoP-Switzerland/it

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Switzerland

Ai sensi dell'articolo 27 della legge svizzera sul diritto d'autore:
  • È lecito riprodurre un'opera che, in modo permanente, sia situata o si affacci su suolo accessibile al pubblico; la riproduzione può essere offerta al pubblico, alienata, diffusa o altrimenti messa in circolazione. La riproduzione non può essere tridimensionale e non deve essere utilizzabile agli stessi fini dell’originale.
Con "permanente" si intende una installazione fissa che può essere temporanea - limitata nel tempo - ma non "accidentale" cioè dovuta al trasporto dell'opera.

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