Le disposizioni sul coordinamento dei regimi di sicurezza sociale si applicano nell'UE e in Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera alla legislazione nazionale in materia di:
- prestazioni di malattia, maternità e paternità assimilate
- pensioni di vecchiaia, prepensionamento e prestazioni di invalidità
- pensioni di reversibilità e assegni in caso di morte
- indennità di disoccupazione
- assegni familiari
- prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali
Trattandosi di disposizioni contenute in regolamenti, le norme sul coordinamento si applicano direttamente in tutti i paesi dell'Unione europea. In altre parole, le autorità e amministrazioni nazionali, gli enti previdenziali e i tribunali sono tenuti a rispettarle, anche in caso di conflitto con la legislazione nazionale. Le norme europee prevalgono infatti su quelle dei singoli paesi.
In caso di difficoltà a determinare se una determinata prestazione rientra o meno nella normativa sul coordinamento, è opportuno rivolgersi al proprio ente previdenziale.
Consulta il nostro elenco per trovare l'ente da contattare
Cosa non rientra nel coordinamento
- Un certo numero di prestazioni in denaro non basate su contributi (prestazioni non contributive) sono a carico ed erogate soltanto dall'ente del paese di residenza. Nella maggior parte dei casi queste prestazioni sono versate a persone la cui pensione o il cui reddito non raggiungono una determinata soglia. Non vengono pagate a chi vive in un paese diverso dal proprio. Queste prestazioni sono elencate nell'allegato X del regolamento n. 883/2004.
- Il coordinamento dell'UE non si applica all'assistenza sociale: si tratta di prestazioni che sono in genere erogate in funzione del reddito.
- Il coordinamento europeo non si applica all'imposizione fiscale. Se si desiderano chiarimenti su un caso specifico è opportuno rivolgersi alle autorità fiscali del proprio paese.
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